PERCHE’ UN NUOVO REFERENDUM ABROGATIVO DELLA L.194
Il 18-7-2009 pubblicai su www.ladestrabergamo.it un intervento intitolato significativamente “Una proposta di iniziativa concreta a favore della vita“, qui allegato, con la quale intendevo farmi promotore di un nuovo referendum abrogativo della L. 194/78 in materia di aborto .
Da tale intervento nacque il 28-9-2009 il sito www.no194.org , il primo sorto con quello specifico obiettivo, nel quale fu riportato il giorno stesso l’originale manifesto dell’iniziativa a firma del sottoscritto. Ora, tale iniziativa partiva da un presupposto di fondo, esplicitato in quell’intervento ed in quel manifesto: che lo Stato moderno (e, comunque, lo Stato italiano) venisse meno alla propria funzione fondamentale .
Funzione rappresentata dalla tutela dei soggetti più deboli, vale a dire dei concepiti . I concepiti non guadagnano, non comprano, non occupano, non scioperano, non protestano, non ricoprono incarichi di potere e, soprattutto, non votano . La tutela statale, in realtà, è rivolta prioritariamente agli elettori, vale a dire a coloro che nominano i componenti del Parlamento, dal cui consenso i parlamentari dipendono. Ma quando gli interessi di comodo dell’elettore contrastano con quelli di coloro che elettori non sono e che sono oggettivamente più deboli, chi provvede alla loro tutela?.
Una soluzione tecnico-giuridica potrebbe essere rappresentata dal riconoscere costituzionalmente i loro diritti, a partire dal diritto alla nascita, il che avrebbe già legittimato nel 1978 l’adozione di pronunce di incostituzionalità della 194 in quanto lesiva di quel diritto da parte della Consulta.
Un diritto prodromico di per sé ad ogni altro e che , in particolare , avrebbe dovuto essere ricondotto espressamente dai costituenti tra quelli inviolabili riconosciuti dall’art. 2 della carta .
Ed un diritto da comprimere solo in caso di pericolo di vita della potenziale madre, come prevede la legislazione irlandese. Un’altra soluzione, a mio avviso, è individuabile nell’attribuire al Presidente della Repubblica un diritto di veto su quelle leggi con le quali il Parlamento leda i diritti dei non elettori. Purtroppo, l’art. 74 Cost. si è limitato a riconoscere al Capo dello Stato una semplice facoltà di rinvio alle Camere con richiesta di nuova deliberazione, facoltà non ripetibile e non vincolante per le stesse.
In assenza di tali strumenti è stata possibile l’entrata in vigore della 194 e l’unica via a disposizione per contrastare (se non, come opportuno, per abrogare) l’attuale normativa è quella referendaria, tanto più per il pericolo di impopolarità che nuovi interventi legislativi in qualsiasi modo restrittivi rivestono in tale materia, alla luce degli interessi di comodo sopra menzionati.
Una via che va intrapresa senza lasciarsi suggestionare dal risultato di consultazioni analoghe passate, ormai trentennali, svoltesi in un’epoca profondamente diversa sul piano culturale e politico.
Una via, ancora, che presuppone il superamento delle divisioni tra aree politiche ed interne alle stesse, mediante organismi apartitici che operino facendo esclusivo riferimento al tema abortivo e con quel solo fine abrogativo. Ed una via che deve essere percorsa con passione e spirito missionario, con l’orgoglio, l’ambizione e l’operosità di chi vuole davvero affermare e difendere un’Idea forte nella quale crede profondamente.
Avv. Pietro Guerini – Bergamo
(articolo apparso su www.lariscossacristiana.com il 31 dicembre 2009)