IL QUESITO REFERENDARIO CONTRO L’INTRODUZIONE NELLA SCUOLA DELLA TEORIA DEI GENDER

Sono stato contattato in questi giorni dal costituendo comitato referendario finalizzato all’abrogazione della normativa che introduce nel nostro sistema scolastico l’insegnamento delle teorie dei “ gender “ , il quale mi ha incaricato di procedere all’elaborazione del quesito da sottoporre al corpo elettorale .

Ho accettato l’incarico in quanto personalmente condivido questa iniziativa, pur essendo il mio nome legato alla presidenza del diverso comitato che ho fondato per ottenere l’abrogazione sempre referendaria della legge 194 in materia di aborto volontario.

Una battaglia, la nostra, che è opportuno possa avvalersi dell’entrata in vigore della normativa più favorevole che si prospetta sull’istituto del referendum e del consolidamento di un struttura ben radicata sul territorio che possa ovviare al minor coinvolgimento immediato che suscita la pur assai più grave sopraffazione del bambino che deriva dalla pratica abortiva a seguito della presenza di una legge introdotta ben 37 anni or sono ( ricordo che alla marcia per la vita 5 si è registrata una partecipazione nella medesima centralissima, popolatissima, cattolicissima e politicizzatissima realtà capitolina pari ad 1/25 rispetto a quella accreditata al c.d family day 2 del 20-6-15 , incentrato di fatto e in ogni caso sulle tematiche del contrasto alle teorie sui gender e della difesa della famiglia tradizionale) .

Orbene, analizzata attentamente la questione in ordine all’elaborazione del quesito per un referendum abrogativo finalizzato a scongiurare i pericoli di introduzione delle teorie gender conseguenti all’entrata in vigore della legge c.d. “Buona scuola” la n. 107 del 13 luglio 2015 , posso concludere quanto segue .

1 ) PREMESSA GENERALE Il referendum in questione sul piano tecnico assume , a mio avviso , un carattere simbolico e potrebbe essere rilevante soprattutto sul piano culturale e politico .

La libertà di insegnamento potrà sempre creare il pericolo di gravi forme di indottrinamento ai danni di alunni e studenti, senza che operazioni abrogative di carattere legislativo possano far conseguire efficaci ed effettivi poteri di coercizione.

2 ) PREMESSA DI MERITO Il comma 16 dell’art. 1 , che viene in rilievo in materia , in sé è assolutamente innocuo sul piano giuridico , anzi tal da affermare un princìpio totalmente condivisibile , in quanto diretto ad escludere discriminazioni e violenze “di genere” nel significato ordinario che si attribuisce per l’appunto giuridicamente a questo termine ( quindi che vedono un genere , di regola quello maschile , come aggressore o favorito e l’altro genere come aggredito o discriminato , di norma quello femminile ) .

Analoghe considerazioni valgono per la legge che viene richiamata , la n. 119 del 2013 , con specifico riferimento ai commi 1 e 2 dell’art. 5 .

Non si può in sé essere contrari in sé a :

-un“Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” (comma 1), se è vero che la prima si caratterizza con congiunzioni carnali ed atti di libidine e la seconda con percosse e lesioni ;

-“sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile” ( comma 2 lett. b , notate come viene precisata l’accezione di genere , che è rivolta al genere femminile , non si parla dei gender ) ;

-“promuovere un’adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genereed a “sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione   di   genere ” ( comma 2 lett. c ) ;

-” garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking” ( comma 2 lett. e ) ;

-” prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking  ”    ( comma 2 lett. i ) .

3 ) PROBLEMA SEMPRE NEL MERITO Ciò che rende pericolosa e degna di abrogazione la normativa in oggetto è proprio l’intero art. 5 della legge 119 del 2013 , che evoca il “Piano di azione straordinario contro le violenza sessuale e di genere“, in quanto le finalità del Piano vengono precisate non solo al comma 2 del medesimo art. 5 in termini rassicuranti , ma pure al paragrafo 5.2 ( pag. 18 ) di quel Piano (si legga il link  http://www.federsanita.it/public/VIOLENZA_DONNE.pdf  che ne riporta il testo integrale) nel quale si dichiara che  Obiettivo prioritario deve essere quello di educare alla parità e al rispetto delle differenze, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell’essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini, nel rispetto dell’identità di genere, culturale, religiosa, dell’orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale, sia attraverso la formazione del personale della scuola e dei docenti sia mediante l’inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica.

Alla luce di ciò , trovo insufficiente abrogare , nell’àmbito del comma 16 dell’art. 1 della legge 107 del 2015 , le sole parole ” di genere ” , ma occorre estendere il quesito referendario alle parole ”  al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 5-bis,   comma   1,   primo   periodo,   del   predetto decreto-legge n. 93 del 2013“, perché il vero tumore da estirpare si annida nella parte finale della disposizione .

Il comma 16 assolverebbe perfettamente alla propria funzione anche a seguito di questo eventuale ridimensionamento e non trovo ” prime facie ” quali eccezioni costituzionalistiche di effettivo rilievo tecnico potrebbero essere sollevate ad un siffatto quesito.

Le parole ” di genere ” andrebbero inserite nel testo dello stesso per lo più al fine di evitare che forniscano un aggancio strumentale per reintrodurre la normativa che s’intende escludere con l’ultima parte del comma.

Il quesito , quindi , andrebbe a mio avviso formulato nei seguenti termini :

Volete voi che sia abrogato l’art. 1 comma 16 della LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 , recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ” limitatamente alle parole ” di genere ” e ” al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 5-bis,   comma   1,   primo   periodo,   del   predetto decreto-legge n. 93 del 2013” ” .

Rivolgendo i miei auguri a questa operazione, ricordo a tutti il nostro corteo nazionale del 10-10-2015, con partenza alle ore 15 in Piazzale Cadorna a Milano ed alle ore 16,30 in Piazza Vanvitelli a Caserta, e che ci si può iscrivere al nostro comitato attraverso il sito www.no194.org .

Avv. Pietro Guerini – Presidente nazionale comitato NO194 e omonima associazione

Comments are closed.