COMUNICATO UFFICIALE DA PARTE DELL’UNICO PORTAVOCE NAZIONALE DEL COMITATO NO194 E DELL’OMONIMA ASSOCIAZIONE

A CAUSA DELLA CAMPAGNA AVVIATA NEI NOSTRI CONFRONTI DA QUALCHE SEDICENTE PROLIFE, MA DI FATTO ALLEATO DI PANNELLA E DELLA BONINO , OCCORRE PER SCRUPOLO ANCHE SINTETIZZARE IL CONTENUTO DEI PEZZI PUBBLICATI DI SEGUITO , RIBADENDO , IN LINEA CON QUANTO PRECISATO SIN DAL NOSTRO MANIFESTO E , QUINDI , DA SEMPRE :

1 ) CHE LA NOSTRA AZIONE E’ DIRETTA ALL’ABROGAZIONE TOTALE DELLA L. 194 , SECONDO LA STESURA DI UN QUESITO MASSIMALE CHE CONTEMPLA LA CONSERVAZIONE DEGLI ARTT. SANZIONATORI ( 17 , 18 E 19 ) E DELL’ART. 6 LETT. A ( ABORTO AMMESSO NEL CASO DI GRAVE PERICOLO DI VITA DELLA MADRE CHE PORTI A TERMINE LA GRAVIDANZA ) , ESSENDO QUEST’ULTIMA DISPOSIZIONE NON ABROGABILE , PER LA RICORRENZA , GIA’ PRIMA DELLA 194 , DELLA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE DELLO STATO DI NECESSITA’ DI CUI AL’ART. 54 C.P. ED ESSENDO UN QUESITO ESTESO ANCHE A TALE NORMA PALESEMENTE INCOSTITUZIONALE PER COLOSSALE CONTRASTO CON L’ART, 32 COST. ( CHE TUTELA IL DIRITTO ALLA SALUTE , CHE LA CONSULTA VALUTA CON RIFERIMENTO ALLA DONNA E NON AL CONCEPITO ) , SENZA TACERE IL VUOTO NORMATIVO CHE POTREBBE ESSERE RAVVISATO PER EFFETTO DI TALE ESTENSIONE ;

2 ) CHE LE ISCRITTE A GRUPPI “ PRO LIFE “ CHE CONTESTINO LA STESURA DI UN MASSIMALE CHE , COME IL NOSTRO , ESCLUDA L’ART. 6 LETTERA A , DEVONO SAPERE CHE ADERISCONO AD UN GRUPPO CHE RITIENE CHE , SE RISCHIASSERO LA VITA DURANTE LA GRAVIDANZA , ESSE NON POTREBBERO OPPORSI ALLA LORO MORTE E CHE TALE DOVREBBE ESSERE LA CONDIZIONE DI OGNI DONNA ;

3 ) CHE UN QUESITO MINIMALE ( CHE SE ACCOLTO DAGLI ELETTORI ELIMINEREBBE, COMUNQUE, IL LIBERO ABORTO , OGGI POSSIBILE NEI PRIMI 90 GIORNI DI GRAVIDANZA ) VIENE PRESENTATO SOLO IN VIA SUBORDINATA E NELLA PROSPETTIVA CHE IL MASSIMALE POSSA ESSERE DICHIARATO INCOSTITUZIONALE DALLA CONSULTA , LA QUALE CI IMPORREBBE COSI’ UNA DEMOLIZIONE GRADUALE DELLA LEGGE ;

4 ) CHE TALE OPZIONE SUBORDINATA VIENE ESPRESSAMENTE CALDEGGIATA ED APPROVATA DA GIOVANNI PAOLO II NELLA EVENGELIUM VITAE ( 73 ) , QUALORA , PER L’APPUNTO, QUELLA PRINCIPALE NON SIA ATTUABILE PER OSTACOLO FRAPPOSTO DALL’AUTORITA’ ( NEL NOSTRO CASO LA CONSULTA ) , IL CHE CONTRASTA CON UN’INTRANSIGENZA FONDATA SU RAGIONI DI ORTODOSSIA CATTOLICO-VATICANA ;

5 ) CHE QUALUNQUE DIVERSA TESI CIRCA I NOSTRI OBIETTIVI , ANCHE FORMULATA DA ISCRITTI ALLA NO194 E PURE AVVOCATI , E’ DEL TUTTO PRIVA DI SIGNIFICATO , TANTO PIU’ SE PROVENIENTE DA PERSONE CHE NON RICOPRONO NEPPURE LA POSIZIONE DI REFERENTE PROVINCIALE , ESSENDO IL SOTTOSCRITTO L’UNICO PORTAVOCE NAZIONALE DI NO194 PROPRIO PER SCONGIURARE AL MASSIMO CONFUSIONI DI SORTA E LA DIFFUSIONE DI VOCI FALSE .

TRA L’ALTRO LA POSIZIONE A NOI AVVERSA E’ TANTO PIU’ STRUMENTALE :

A ) PER COLORO CHE DIMOSTRANO DI SAPERE CHE IL MASSIMALE DEL MPV DEL 1981 NON E’ STATO AMMESSO DALLA CONSULTA PER DOPPIA VIOLAZIONE DELL’ART. 32 COST. ( IN QUANTO RITENUTO INCOMPATIBLE CON ESSO SIA IL 6 LETTERA A , CHE TUTELA LA VITA DELLA DONNA , CHE IL LETTERA B , CHE TUTELA LA SALUTE DELLA STESSA IN CASI MENO RISCHIOSI ) , POICHE’ E’ EVIDENTE CHE UN ALLARGAMENTO DEL MASSIMALE AL 6 LETTERA A RENDEREBBE IL QUESITO MATEMATICAMENTE INCOSTITUZIONALE ( UNA CONVERSIONE DELLA CONSULTA PUO’ ESSERE AL LIMITE IPOTIZZABILE SOLO SUL LETTERA B , MOLTO GENEROSO E RELATIVO A CASI MENO GRAVI COME DETTO ) ;

B ) PER COLORO CHE AMMETTONO CHE IL CASO DEL GRAVE PERICOLO DI VITA ERA GIA’ COPERTO DAL’ART. 54 C.P. PRIMA DELLA 194 , ESSENDO RICONOSCIUTA L’INUTILITA’ DELL’ESTENSIONE DEL QUESITO A TALE IPOTESI E PACIFICA LA SUA ESCLUSIVA DANNOSITA’ , POICHE’ LO RENDEREBBE INCOSTITUZIONALE .

AVV. PIETRO GUERINI

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