Disegno di legge sostitutivo della legge 194
Facendo seguito al precedente e sottostante comunicato , Vi allego il testo originale del disegno di legge sostitutivo della legge 194 e che verrà depositato prima della fine del corrente mese .
Avv. Pietro Guerini – Presidente nazionale comitato no194 e omonima associazione
DISEGNO DI LEGGE
Originario estensore Avv. Pietro Guerini 14-12-2015
Norme per la tutela del diritto di nascita.
Art. 1.
Lo Stato ha il dovere morale , coincidente con la sua funzione di strumento a difesa del soggetto più debole e con il suo interesse economico , di tutelare il diritto di nascita della concepita e del concepito , quale diritto oggettivamente essenziale per l’esercizio di ogni altro diritto da parte di qualsiasi soggetto , purché la nascita non vada a discapito della vita della madre ai sensi dell’articolo seguente.
Art. 2
L’aborto volontario è consentito solo nel caso di grave pericolo per la vita della donna che porti a termine la gravidanza o affronti il parto, grave pericolo attuale e non altrimenti evitabile che deve essere accertato e rigorosamente documentato in tali termini da una commissione composta da tre medici, nessuno dei quali dipendente o collaboratore della struttura sanitaria scelta dalla donna per l’eventuale interruzione di gravidanza, ed escludendo dall’accertamento qualsiasi analisi inerente un ipotetico suicidio della stessa.
Ogni altra ipotesi di aborto volontario è vietata.
Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l’identità – o comunque divulga notizie idonee a rivelarla – di chi ha fatto ricorso all’intervento previsto dal primo comma, è punito a norma dell’articolo 622 del codice penale.
Anche nell’ipotesi di cui al primo comma lo Stato riconosce a tutti gli operatori sanitari il diritto all’obiezione di coscienza, eccetto il caso che il loro intervento sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo, in linea con il dettato del comma 5 dell’art. 9 dell’abrogata legge 194/78.
Chiunque produca, importi, detenga, distribuisca o commercializzi qualsivoglia sostanza che produca effetti abortivi a partire dal momento stesso del concepimento ne risponde penalmente ed è punito di per sé con la reclusione da 3 a 5 anni, salve le ulteriori responsabilità previste da questa legge.
Art. 3
Chiunque determini volontariamente un aborto, sia materialmente sia mediante agevolazione o istigazione , ne risponde penalmente ed è punito con la reclusione da 8 a 12 anni .
La stessa pena si applica a chiunque cagioni l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna ed è diminuita sino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e secondo comma, come conseguenza non voluta, deriva la morte della donna si applica la reclusione da 14 a 20 anni, se da essi deriva una lesione personale gravissima la reclusione da 10 a 15 anni, pena quest’ultima diminuita se la lesione personale è grave.
Le pene di cui ai primi tre commi sono aumentate sino a un terzo per il potenziale padre del concepito oppure se la donna è minore di anni 18 .
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi si procuri o accetti di subire un aborto.
Art. 4
Chiunque determini colposamente un aborto ne risponde penalmente ed è condannato ad una pena da 4 mesi a 3 anni di reclusione.
Chiunque cagioni ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.
Le pene di cui al primo e secondo comma sono aumentate se il fatto è commesso con violazione delle nome poste a tutela del lavoro.
Art. 5
Lo Stato riconosce ad ogni donna un assegno di € 250 dal terzo mese di gravidanza sino al sesto mese di vita del nascituro , ripetibili e quindi da restituirsi integralmente in caso di aborto o di mancata convivenza con il figlio, anche ad integrazione di eventuali forme di assistenza già esistenti , e promuove vie agevolate di adozione a favore di nascituri indesiderati a partire dal momento stesso della nascita , ferma restando la non punibilità della madre che non abbandoni il figlio ma lo metta a disposizione di chiunque possa assicurarlo alle autorità competenti e di chi lo assicuri alle autorità competenti.
Art. 6
La legge 194/78 deve considerarsi abrogata a partire dall’entrata in vigore della presente legge.
*Nota all’art. 2 comma 1 : l’unico caso di ammissibilità dell’aborto volontario era tutelato anche prima dell’entrata in vigore della legge 194/78 in quanto coperto dall’art. 54 c.p. ( stato di necessità ) e dall’art. 32 della costituzione ( diritto alla salute ) , tutela che può essere negata alla donna solo declassandola a macchina riproduttrice , essendo pacifica la lesione di tale diritto qualora si intenda costringere per legge la donna a morire a motivo del suo stato di gravidanza , in violazione tra l’altro degli stessi dettami di fondo di carattere religioso , ad esempio , della dottrina cattolica che , da un lato , pure riconosce le esimenti dello stato di necessità e della legittima difesa e , dall’altro , nega a chiunque , anche allo Stato dunque , il diritto di disporre della vita di un individuo ( quale la donna dev’essere ritenuta ) dal concepimento alla morte naturale .
*Nota all’art. 2 comma 4 : così pure la giurisprudenza ( cfr Cass. Pen. , Vi sez. 2-4-2013 , n. 14979 : “ Il diritto all’obiezione di coscienza trova il suo limite nella tutela della salute della donna, tanto è vero che il comma 5 dell’art. 9 della legge citata esclude ogni operatività all’obiezione di coscienza nei casi in cui l’intervento del medico obiettore sia “indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo“. “ .
*Nota all’art. 3 comma 1 : la pena nel minimo ( che è superiore a quella prevista prima della 194 ) doppia rispetto a quella fissata , in misura peraltro particolarmente tenue , solo per la madre nel caso di infanticidio dall’art. 578 c.p, trova comunque giustificazione nella particolare condizione nella quale può trovarsi una donna in stato di abbandono durante il parto o immediatamente dopo esso .
*Nota all’art. 3 comma 3 : la pena da anni 14 a 20 nel caso che dall’aborto derivi il decesso non voluto della donna è commisurata tenendo presente che l’art. 584 c.p. ( al netto di ogni evento abortivo ) contempla per l’omicidio preterintenzionale una pena da 10 a 18 anni.
*Nota all’art. 4 comma 1 : la pena da 4 mesi a 3 anni di reclusione è commisurata tenendo presente che l’art. 589 c.p. prevede per l’omicidio colposo una pena da 6 mesi a 5 anni .
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