Category “Rassegna stampa specifica”

NUOVO REFERENDUM ABROGATIVO DELLA L. 194 IN MATERIA DI ABORTO : ISTITUZIONI COMUNITARIE , LEGISLAZIONI NAZIONALI E IL MODELLO DI CIVILTA’ IRLANDESE

Le illuminate menti che riescono a comprendere , a differenza di noi , la legittimità della soppressione di un nostro simile , anche attingendo ad un patrimonio culturale superiore particolarmente sensibile ai diritti fondamentali del cittadino ed alla difesa dei più deboli , elevano spesso il loro pensiero al punto di conferirgli un respiro internazionale .    

Il quadro legislativo continentale non è certo nel complesso incoraggiante ( si veda l’articolo che ho fatto pubblicare sul numero del 31-1-2010 di questa rivista , allora riportata sul sito  www.lariscossacristiana.com ) e da ciò esse traggono ispirazione per affermare l’irreversibilità della normativa che legalizza la pratica abortiva , accettata dalla quasi totalità dei paesi , quindi da ritenersi sacrosanta e , in ogni caso , definitiva .

Non solo , ma tale definitività sarebbe ratificata a livello istituzionale .

In particolare , i princìpi recepiti e propugnati dalle istituzioni comunitarie sarebbero incompatibili con il riconoscimento di un diritto alla nascita ( da comprimersi sono in circostanze eccezionali ) , a seguito della esplicita tutela concessa ( sia pur con diverse sfaccettature paese per paese ) al contrastante diritto all’interruzione volontaria di gravidanza , tutela che si tradurrebbe in un vero e proprio diritto all’aborto , contro il quale non si potrebbe legiferare in nessuno stato europeo .

Anche alla luce di ciò , iniziative come la nostra assumerebbero un carattere del tutto pleonastico .

Una risposta significativa a questa ennesima argomentazione strampalata contrastante con l’operazione neoreferendaria è venuta da una recente sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo , a seguito di un ricorso presentato nel 2005 da due donne irlandesi e da una lituana residente nell’isola verde .

Ricorso con il quale esse hanno lamentato il presunto contrasto dell’art. 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare )  da parte della legislazione nazionale irlandese , che ammette la pratica abortiva solo in presenza di un pericolo di vita della madre .  

Ebbene , con la sentenza citata , la Corte adìta ha affermato a chiare lettere l’intangibile sovranità di ogni singola nazione nel regolamentare il fenomeno in oggetto , sottolineando che nella convenzione europea ora citata non è contemplato alcun diritto all’aborto .    

Ogni Stato , quindi ed a prescindere dalla comunque non illimitata incidenza generale delle istituzioni comunitarie sui parlamenti nazionali , può liberamente disciplinare in materia , senza subire decisivi condizionamenti da parte delle stesse .

Di conseguenza , in merito non sussiste alcun obbligo del nostro paese di adeguarsi a normative esterne .

Ricordiamo che la legge 194 , che riconosce il diritto all’interruzione della gravidanza nei primi 90 giorni per qualsiasi ragione , anche meramente economica , morale e sociale , è sostanzialmente identica alla legge che disciplina il fenomeno abortivo in Francia .

Orbene , con l’adesione all’iniziativa neoreferendaria , che si effettua accedendo al sito www.no194.org secondo le modalità precisate sotto “ aderisci ! “ , si può non solo affermare un princìpio universale nella prospettiva di concrete implicazioni di carattere legislativo , ma anche sancire una rottura con una cultura nichilista che mal si concilia con la tradizione più profonda della realtà italiana .

Non possiamo ignorare che la capitale del nostro paese è la capitale mondiale del cattolicesimo e che tale religione ha affermato la sacralità della vita come valore assoluto , in quanto tale non comprimibile dagli interessi di comodo dei singoli .

Ho sostenuto sin dal mio primo pezzo pubblicato sulla rivista che gentilmente mi ospita ( pubblicato il 31-12-2009 ) che il diritto alla nascita doveva essere riconosciuto a livello costituzionale ed inserito tra quelli inviolabili di cui all’art. 2 della Carta .

Il che avrebbe reso incostituzionale la 194 .

Ed ho anche precisato , sempre in quell’articolo che , al limite e quanto meno , i costituenti avrebbero dovuto estendere il generale diritto di rinvio alle camere del Capo dello Stato , non vincolante e non ripetibile secondo l’art. 74 della Carta stessa , rendendolo  vincolante e ripetibile per quelle leggi contrastanti con i diritti dei non elettori ( categoria alla quale i concepiti appartengono ) , rispetto al consenso dei quali il parlamentare non dipende .

E non è certo un caso che il diritto alla nascita trovi diretto riconoscimento nella costituzione irlandese .

Una costituzione emanata da un paese che costituisce , anche sul piano legislativo , un autentico esempio di civiltà a livello mondiale e , comunque , europeo.

L’Irlanda , attingendo dalla consapevolezza della propria drammatica storia , resiste orgogliosa ad ulteriori colonizzazioni provenienti dal proprio continente , con le quali si vorrebbe pure legalizzare la soppressione dei propri figli .

Questa fiera resistenza trae il proprio fondamento ideale nel richiamo ad una cultura religiosa che si riconosce nella chiesa romana e nell’autorità spirituale del Sommo Pontefice .

Riportandomi al discorso di apertura , se nell’affrontare un tema vitale ( in tutti i sensi ) come quello dell’aborto proprio non vogliamo , come dovremmo , limitarci ad interrogare le nostre coscienze , ma intendiamo svolgere preliminari analisi culturali o sociologiche di respiro internazionale , sarebbe opportuno che ci prodigassimo in tale esercizio volgendo la nostra attenzione a quella specifica realtà e che , rispecchiandoci in essa , scorgessimo le radici culturali che sono peculiari della nostra società .               

Anche per questi motivi , dunque , invito tutti ad aderire alla nostra iniziativa , aggiungendosi al mezzo migliaio di nostri connazionali che hanno già fatto tale scelta , due terzi dei quali solo negli ultimi due mesi e mezzo . 

 

Pietro Guerini – Portavoce nazionale no194

 Pubblicato il 30-3-2011 su www.riscossacristiana.it

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NUOVO REFERENDUM ABROGATIVO DELLA L. 194 : ABORTO FARMACOLOGICO E SUA ASSERITA INELUTTABILITA’

Negli ultimi millenni , mentre il suo gemello scimpanzé si limitava ad effettuare capriole rovesciate, a grattarsi il capo e ad arrampicarsi sulle piante , l’essere umano ha realizzato una molteplicità di invenzioni finalizzate a garantirsi una maggior comodità nel vivere quotidiano .
Tra di esse , assai rilevanti nella materia di nostro interesse sono le cosiddette pillole abortive , con le quali si consente alla gestante di eliminare per via farmacologica la scocciatura di una gravidanza ed il prodotto della stessa .
Le tesi dirette ad affermare l’assoluta intangibilità della 194 hanno fatto riferimento anche all’entrata in commercio di tali prodotti .
Si è sostenuto , in particolare , che la circolazione delle pillole abortive renderebbe anacronistico qualsiasi tentativo di regolamentazione del fenomeno .
Il progresso tecnologico ha incrementato notevolmente la potenzialità delle autovetture , che possono raggiungere velocità sempre più elevate .
Ciò nonostante , nessuno si stupisce che i vari codici della strada nazionali prevedano costantemente limiti di velocità , superati i quali vengono applicate sanzioni , in Italia , tra l’altro , di severità sempre crescente .
Perché nessuno si stupisce ?
Ovvio , perché ad una maggiore pericolosità del fenomeno deve corrispondere una maggiore attenzione da parte dello Stato nell’arginarlo , onde cercare di contenere il numero di vittime della strada .
Ma si può impedire preventivamente ad un automobilista di raggiungere velocità eccessive ?
No .
Per fare un esempio ancor più pregnante , rimaniamo in tema di pillole .
Negli ultimi anni si sono diffusi in misura esponenziale la produzione ed il consumo di compresse stupefacenti , il che ha reso ancor più difficilmente controllabile il commercio di droghe .
Un fenomeno preoccupante , al quale non ha fatto seguito non dico l’abrogazione delle norme proibizioniste , ma neppure l’entrata in vigore di legislazioni maggiormente tolleranti in ordine allo spaccio ed al consumo ( pensiamo alla dose minima ) di quelle sostanze .
Ora , per quale motivo l’esistenza di forme più sofisticate di soppressione di un concepito dovrebbero giustificare la definitiva legittimità di quella condotta e vieppiù rendere ingiustificabili i tentativi di combattere quella legittimità , a differenza di quanto accade per altri fenomeni quali i sinistri stradali ed il commercio di sostanze stupefacenti , per i quali alla maggior sofisticazione corrisponde una maggiore severità da parte dello Stato ?
E dire che , se ci limitiamo ai dati ufficiali forniti dal Ministero della Salute , nel 2009 sarebbero stati praticati nel nostro paese 116 933 aborti , mentre i dati sempre ufficiali ( sia pur molto allarmanti ) sugli incidenti stradali parlano di 4739 ( fonte DFT ) decessi verificatisi in Italia nel 2008 .
Ciò significa che i concepiti soppressi volontariamente nel 2009 sono stati 24,67 volte più dei morti sulla strada nel 2008 ( rapporto ben superiore se si considerano gli aborti clandestini ) , il che rende insostenibile ogni argomentazione diretta a motivare il differente atteggiamento dell’autorità con la trascurabilità del fenomeno legalizzato dalla 194 .
E dire , ancora , che , a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti ( pratica sicuramente censurabile senza se e senza ma ) , l’evento letale ( ugualmente molto meno frequente ) è eventuale e frutto di regola di un processo progressivo , non certo ed immediato come nel caso dell’interruzione volontaria di gravidanza .
Il differente trattamento trova la propria ragione nella necessità , ben avvertita dalla classe parlamentare , di tutelare gli interessi di comodo degli elettori a totale scapito degli interessi vitali dei concepiti , che elettori non sono .
Interesse di comodo esercitato da quel prossimo congiunto che , viceversa , piange il defunto in un sinistro o la vittima dell’assunzione di droghe .
Un atteggiamento , questo , che ha indotto il legislatore a considerare embrione e feto meno tutelabili di un oggetto altrui ( danneggiando il quale si risponde del reato di cui all’art. 635 c.p. ) o dell’aria ( la cui qualità è salvaguardata dalle leggi ambientali ) .
Ecco che lo Stato viene meno alla propria funzione fondamentale , quella di offrire una tutela al soggetto più debole .
Ricordo , in particolare , che , ai sensi dell’art. 4 della 194 , è ammessa la soppressione di un concepito nei primi 90 giorni di gravidanza anche per mere ragioni economiche , morali e sociali , quindi per qualsiasi motivo .
Una disposizione che incontra il dissenso di ben il 73,7 % dei nostri connazionali , in base ad un sondaggio Eurispes del 2006 .
E ricordo , ancora , che , in forza dell’art. 5 di tale legge , la decisione abortiva spetta solo alla madre , che può coinvolgere il potenziale padre solo se lo ritiene opportuno a sua discrezione , e ciò anche se coniugata .
Principio non condiviso dal 78% degli italiani , secondo lo stesso sondaggio or ora citato .
Appare evidente che la nostra azione , diretta all’abrogazione della l. 194 per via referendaria , di fatto resa obbligatoria dall’assoluto trentennale immobilismo della classe parlamentare , non deve in alcun modo essere dissuasa dall’introduzione delle pillole abortive .
La 194 legalizza l’aborto volontario , sia chirurgico che farmacologico .
La sua abrogazione renderebbe , quindi , illegale tale pratica in ogni sua forma e sanzionerebbe l’assunzione e il commercio di pillole abortive al pari dello spaccio di quelle stupefacenti , stante l’abrogazione pure dell’art. 22 della legge , che ha abolito le previgenti norme di carattere penale che punivano la condotta abortiva .
La tesi espressa dall’on. Fini nel 2009 , secondo cui la disciplina delle pilolle abortive sarebbe di esclusiva competenza delle commissioni farmacologiche , è tanto più significativa in quanto proveniente dal Presidente di una delle due Camere , organi che esercitano il potere legislativo .
Lasciando a coloro che credono nelle favole la speranza che il nostro Parlamento possa anche solo modificare in senso restrittivo la legislazione attuale ed esprimendo , nel contempo , il disinteresse verso questa puramente teorica , intermedia eventualità , sottolineo con soddisfazione il consistente numero di nuove adesioni ( 4 al giorno ) che ho potuto riscontrare da quando , il 12-1-2011 , ho avuto modo di gestire personalmente il sito www.no194.org .
I neo iscritti , di regola , incoraggiano a non mollare ed esprimono un atteggiamento critico tanto profondo quanto spontaneo nei confronti sia della normativa vigente , sia del comportamento del mondo politico , sia , riscontro di fatto , dell’atteggiamento di una buona parte del mondo cattolico (termine nel quale , come sempre, non comprendo la realtà ecclesiastica) .
Una critica , quest’ultima , che registro senza alcun entusiasmo .
Il bilancio di questo mese e mezzo è stato tale da incoraggiarmi ancor più a proseguire in questa iniziativa che , per quanto mi riguarda , è , peraltro e in ogni caso , frutto di un impegno vitalizio ed irrevocabile .
Delle due l’una .
O si ritiene intangibile la scelta della madre e , quindi , intoccabile la 194 , o si ritiene prevalente il diritto di nascere del concepito , da comprimersi solo in circostanze del tutto eccezionali .
Ricordo sempre che la legislazione irlandese contempla l’aborto solo quale conseguenza del pericolo di vita della madre , evento percentualmente del tutto trascurabile sul piano casistico .
Qualunque posizione intermedia è palesemente contraddittoria , frutto nella migliore delle ipotesi di confusione ed incoerenza .
Dopo aver ringraziato gli iscritti per la loro adesione e le loro parole , invito tutti coloro che sono riusciti non solo a cogliere la drammaticità del fenomeno abortivo e la necessità di abrogare la 194 , ma pure a comprendere l’inefficenza e l’ipocrisia di chi ha sino ad oggi strumentalizzato e reso irrilevante il dissenso verso tale legge , gestendolo con finalità del tutto avulse della tutela della vita del concepito , ad aderire all’iniziativa neoreferendaria sul sito www.no194.org ( con le modalità precisate sotto “ Aderisci ! “) , ricevendo risposta dal sottoscritto entro 24-48 ore dall’invio della loro mail .

Pietro Guerini – Portavoce nazionale no194

Pubblicato il 28-2-2011 su www.riscossacristiana.it

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NUOVO REFERENDUM ABROGATIVO IN MATERIA DI ABORTO : L. 194 E LA STERILE PROBLEMATICA DELLA CAPACITA’ GIURIDICA DEL CONCEPITO ( ART. 1 C.C. )

Debbo , in primo luogo , ringraziare tutti coloro che , dal 12-1-2011 , giorno a partire dal quale mi occupo personalmente anche dei rapporti con i neoiscritti , stanno aderendo all’iniziativa neoreferendaria sul sito www.no194.org ( sotto “ Aderisci ! “ ) , ricevendo risposta dal sottoscritto entro 24-48 ore dall’invio della loro mail .
Adesioni che giungono in numero davvero notevole ( mediamente 3 al giorno ) e che mi auguro possano crescere ulteriormente , al fine di consentirci il raggiungimento dell’obiettivo che mi sono posto ( mille entro fine luglio ) .
In caso contrario , comunque ed ovviamente , l’iniziativa procederà ad oltranza seguendo il suo corso normale .
Il tutto in conformità con le accorate esortazioni a non desistere dall’azione intrapresa contenute nelle mail che vengono inviate .
Un’azione diretta a travolgere la vigente legislazione abortista , che la classe parlamentare ha partorito nel lontano 1978 e che ha difeso nel corso di questi 33 anni , mostrando una grossa sensibilità verso gli interessi di comodo degli elettori , dal cui consenso essa dipende , e nessuna sensibilità verso gli interessi vitali dai concepiti , che elettori non sono .
Ed un’azione che viene esercitata nella consapevolezza che la via referendaria rappresenta l’unica praticabile nel nostro ordinamento giuridico , proprio alla luce della assoluta indifferenza del potere legislativo verso le istanze dei concepiti , vale a dire di coloro che sono fisiologicamente i più indifesi .
Tale consapevolezza non è percepita da coloro che preferiscono impegnarsi in operazioni sicuramente interessanti e condivisibili nel merito , ma poco più che simboliche , quindi gradite a quella parte del mondo politico-parlamentare interessata ad ottenere voti di area cattolica ispirati alla logica del meno peggio , senza far nulla di concreto ( e , quindi , di rilevante ) che possa realmente indisporre la parte rimanente del corpo elettorale e precludere utilissime preferenze .
Nel novero delle operazioni simboliche ed irrilevanti in materia di aborto rientra quella che ha per oggetto l’ipotetica estensione della capacità giuridica al concepito .
Estensione , tra l’altro e decisivamente , quanto mai ipotetica , in quanto dovrebbe realizzarsi nel medesimo ambito parlamentare , quindi assolutamente impraticabile , come evidente agli occhi di chiunque non creda nelle favole .
L’art. 1 del nostro c.c. dispone che “ la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita “ e che “ i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita “ .
Orbene , da un ventennio sono stati presentati diversi disegni di legge finalizzati all’affermazione del sacrosanto principio della tutela dell’embrione umano dal momento della fecondazione ed a riconoscere allo stesso capacità giuridica .
Un riconoscimento , peraltro , che , nell’ambito del solo diritto internazionale , si evince già , ad esempio , dall’art. 2 della convenzione europea dei diritti dell’uomo , dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo , dal preambolo della dichiarazione dei diritti del fanciullo
In realtà , tali norme si traducono in generiche proclamazioni di principio , che non solo non prevalgono rispetto a disposizioni con esse confliggenti , ma neppure prendono in considerazione il problema del contrasto tra le une e le altre .
Autentica aria fritta .
Ora , se i fautori dell’estensione ai concepiti della capacità giuridica e della portata dell’art. 1 c.c. intendono migliorare sul piano dottrinario la condizione di feti ed embrioni , la loro iniziativa è senz’altro lodevole .
Ma se con tale operazione si intende contrastare in un qualche modo il fenomeno dell’aborto , tale atteggiamento non può che essere consapevolmente propagandistico o semplicemente ispirato da ignoranza giuridica .
L’art. 462 del nostro codice civile prevede che “ sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione “ , tempo coincidente con il decesso della persona della cui eredità si tratta ex art. 456 c.c. .
In particolare , il secondo comma di tale disposizione precisa che “ salvo prova contraria , si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persone della cui successione si tratta “ .
Una vera e propria capacità giuridica a livello successorio , giacché la capacità giuridica implica proprio l’attitudine ad essere titolare di diritti .
E se è vero che il nostro codice civile è entrato in vigore nel 1942 , è evidente a chiunque che l’art. 462 non ha impedito che 36 anni dopo si verificasse l’entrata in vigore della L. 194 .
Questo perché la tutela della vita del concepito può essere realizzata solo a livello costituzionale , oltreché penale , a nulla rilevando interventi di carattere civilistico , che taluni ritengono acrobaticamente idonei a produrre effetti sulla L. 194 .
Come ho più volte sottolineato , tale legge non sarebbe mai potuta rimanere in vigore in presenza di un riconoscimento costituzionale del diritto alla vita , che , secondo logica , avrebbe dovuto essere inserito nell’àmbito dei diritti inviolabili riconosciuti dall’art. 2 della Carta .
Un’ipotesi più sofisticata poteva essere rappresentata dall’attribuzione al Presidente della Repubblica di un diritto di veto sulle leggi contrastanti con i diritti del non elettore ( categoria in cui rientra il concepito ) , in quanto tale non in grado di incidere sulla composizione del Parlamento che quelle leggi emana .
Un diritto di veto vincolante e ripetibile , a differenza di quello generale di rinvio alle Camere riconosciuto al Capo dello Stato in sede di promulgazione dall’art. 74 della Costituzione .
In assenza di ciò , il nostro ordinamento ci fornisce il solo strumento referendario per contrastare quella legge , frutto della teoria della libera soppressione del concepito , uno strumento democratico e non violento a differenza di quelli forzatamente utilizzati per contrastare l’applicazione di analoghe teorie che hanno funestato la storia anche recente dell’umanità .
Teorie implicanti il radicale annientamento e la totale svalutazione della persona di fronte agli interessi economici e di comodo di altri soggetti .
E l’equiparazione del concepito alla persona è già conseguenza dell’oggettiva circostanza che la vita di ciascuno di noi è stata resa possibile da due condizioni : il concepimento , per l’appunto , e l’assenza di eventi letali durante la gravidanza , tra i quali quello di gran lunga casisticamente più ricorrente è l’aborto volontario .
Sarebbe opportuno che coloro che in buona fede intendono opporsi alla legislazione abortista vigente nel nostro paese fossero consapevoli della persistente esclusività della via percorsa 30 anni fa dal Movimento della Vita , in un’epoca profondamente diversa da quella attuale , in quanto fortemente ideologicizzata in senso favorevole ai disvalori sottesi alla 194 e caratterizzata dal diffuso indottrinamento esercitato sul cittadino-elettore dal partito di appartenenza .
E sarebbe opportuno che costoro non prestassero involontariamente il loro contributo ( con un approccio alla materia puramente culturale e sterile ) a quelle forze politiche che adottano la linea delle “ strizzate d’occhio “ all’elettore , senza assumere la benché minima iniziativa concreta conforme ai valori che sostengono di condividere .
Da quel mio lontano articolo del 18-7-2009 abbiamo percorso un significativo tratto di strada , il più arduo , perché occorreva rompere il ghiaccio , dopo un trentennio caratterizzato dalla rassegnazione e dall’ibernazione di coerenti valori antiaboristi , al limite solo genericamente evocati in forma poco più che simbolica , senza un effettivo progetto che andasse al di là della mera denuncia della piaga dell’interruzione volontaria di gravidanza .
Ora dobbiamo adoperarci affinché crescano ulteriormente le adesioni a questa iniziativa , da raccogliere sul sito www.no194.org , come detto , con le modalità precisate sotto “ Aderisci ! “ , perché la difficile battaglia per ottenere una reale tutela giuridica alla vita del più debole possa essere combattuta nel modo più efficace , consentendoci di affrontare con successo le incombenze contemplate dalla normativa referendaria .

Pietro Guerini – Portavoce nazionale no194

Pubblicato sul numero del 31-1-2011 di www.riscossacristiana.it

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NUOVO REFERENDUM ABROGATIVO IN MATERIA DI ABORTO : L. 194 E LA FALSA QUESTIONE DEL VUOTO NORMATIVO

Al fine di disincentivare qualsiasi critica o attacco alla legge 194 si ricorre ad una svariata serie di argomentazioni , che spaziano dal fatalistico al fantasioso .

Le argomentazioni fatalistiche operano per lo più a livello psicologico e mirano ad alimentare il terreno fertile della pigrizia , del pessimismo e della rassegnazione , esprimendosi nella convinzione che ormai il diritto all’aborto sia ineluttabilmente acquisito come tale nella coscienza popolare .

Il che può indurre molti soggetti critici verso il fenomeno abortivo a sentirsi comunque con la coscienza a posto , in quanto l’adesione ad iniziative in linea con le loro convinzioni dovrebbe ritenersi del tutto inutile .

Con le argomentazioni fantasiose , viceversa , si prospettano anche ostacoli oggettivi e assoluti (come tali , non puramente probabilistici) che blinderebbero la legalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza , spesso confidando in mala fede nella mancata conoscenza di nozioni tecniche che non può che riguardare coloro che non hanno una formazione specifica al riguardo .

Una tematica particolarmente sofisticata diffusa dagli illuminati ed emancipati difensori del diritto di sopprimere un concepito è rappresentata dalla presunta intangibilità formale della 194 , in quanto legge essenziale a scongiurare un vuoto normativo .

Taluni , poi , aggiungono che senza la 194 si potrebbe praticare l’aborto libero ( come se ciò già in pratica non avvenisse , stante il contenuto della legge ed il clima di lassismo diffuso che essa ha introdotto ) .

Premetto che ho già sottolineato ( ad esempio nel pezzo pubblicato il 31-1-2010 ) come la formulazione dei quesiti referendari debba essere circostanziata e tener presente la necessità di scongiurare censure formali da parte della Corte Costituzionale .

Non a caso , già dal primo articolo ( da cui è poi nato il sito www.no194.org attraverso il quale si può aderire all’iniziativa ) con il quale ho inteso farmi promotore di un nuovo referendum abrogativo della l. 194 , quello pubblicato su www.ledestrabergamo.it il 18-7-2009 , sito che mi ha gentilmente ospitato nonostante non fossi iscritto a quel ( come a nessun altro ) partito , auspicavo l’abrogazione delle norme “ più significative “ di quella legge .

L’abrogazione totale della legge , quindi , a prescindere dalla sua condivisibilità sostanziale , può non essere opportuna per ragioni formali , stante il pericolo di una declaratoria d’inammissibilità della consultazione .

In particolare , vi è il timore che la Consulta possa subire condizionamenti ( in astratto sempre possibili ) soprattutto di natura politico-giornalistica , alimentati dalle lobbies interessate al fenomeno abortivo , che vanifichino gli sforzi della nostra iniziativa .

Ciò premesso , la tesi della non ammissibilità in sé di un referendum abrogativo totale si fonda per lo più sulle sentenze della stessa Corte nn. 45-49 del 2005 .

Sino a tali decisioni , l’ammissibilità di un referendum di portata integrale veniva escluso per tre categorie di leggi : quelle a contenuto costituzionalmente vincolato , quelle implementanti una tutela minima ad un principio costituzionale e , quale subspecie di quest’ultime , quelle costituzionalmente necessarie ( che riproducono princìpi costituzionali nel solo modo costituzionalmente consentito o che , se abrogate , priverebbero di rilievo un principio o un organo costituzionale ) .

La legge 194 non rientra , all’evidenza, in nessuna delle tre categorie indicate .

Ora , con le pronunce ora menzionate si è sostenuta la non ammissibilità di un referendum abrogativo totale della legge sulla procreazione medicalmente assistita e sono stati , di contro , ammessi quattro referendum di abrogazione parziale , escludendo in modo espresso che le disposizioni di legge del quesito potessero ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato , senza citare neppure le altre due categorie .

Ebbene , la Consulta , nella pronuncia n. 45 , sembra aver introdotto un quarto motivo di inammissibilità , ritenendo non totalmente abrogabile per via referendaria una legge che “assicuri un livello minimo di tutela legislativa“ , quindi semplicemente “legislativa“ e non più “costituzionale“ .

Oggetto del divieto , dunque , sarebbe una legge qualunque essa sia .

Proprio a questo precedente fanno riferimento coloro che intendono negare la praticabilità di un referendum abrogativo totale della 194 , in realtà incorrendo in un clamoroso errore ( se in buona fede ) o ricorrendo ad una palese menzogna ( se in mala fede ) .

Occorre tener presente che la l. 40 sulla procreazione medicalmente assistita è intervenuta , essa sì , a colmare un vuoto normativo , essendo stata la prima ed unica normativa di settore entrata in vigore nel nostro paese .

Il che non può dirsi per la 194 in materia di aborto .

A convincersene è sufficiente leggere l’art. 22 della stessa 194 , con il quale si abrogano espressamente articoli di legge precedenti , segnatamente il titolo X del libro II del codice penale , nonché il n. 3 ) del primo comma ed il n. 5 ) del secondo comma dell’art. 583 c.p. .

Il fenomeno in oggetto , dunque , era già disciplinato , in sede penale .

Con il titolo X del libro II del codice penale , in particolare , si puniva il reato di aborto .

A seguito dell’abrogazione di tale titolo , sono oggi puniti il maltrattamento di animali e di cose altrui ( sotto forma di danneggiamento ) , come l’inquinamento dell’aria ( che può implicare la commissione di reati ambientali ) , ma non la soppressione ( evento estremo , totale ed irreparabile ) di un concepito , che viene così relegato ad uno stato inferiore rispetto a quello di un cane , di una sedia altrui o di mera aria  , che vengono viceversa tutelati giuridicamente .

Non a caso Emma Bonino può dichiarare che embrione e feto equivalgono ad una linfa ( liquido chiaro , lattescente che circola nei vasi linfatici ) .   

Quanto alla soppressione dei beni non altrui , essa può comunque creare problemi maggiori rispetto a quella di un concepito , legati al compimento di possibili reati ambientali per il loro smaltimento .  

Coerentemente con tale configurazione del concepito , sono stati pure abrogati , come detto , il n. 3) del primo comma ed il n. 5) del secondo comma dell’art. 583 c.p. , che contemplavano come aggravanti del delitto di lesioni le circostanze che la persona offesa fosse una donna incinta e che dal fatto fossero derivati l’acceleramento del parto o l’aborto della persona offesa .     

Quindi , un eventuale referendum abrogativo totale della legge non implicherebbe nessun vuoto normativo , ma la restaurazione della normativa preesistente , che già non equiparava a tutti gli effetti e sino in fondo il concepito ad un qualsiasi essere umano , poiché , analogamente a quanto ancor oggi previsto per l’infanticidio commesso dalla madre immediatamente dopo il parto in condizioni di abbandono ( art. 578 c.p. ) , il reato di aborto era distinto rispetto a quello di omicidio doloso e la pena era decisamente inferiore a quella prevista per tale ultimo delitto . 

E quindi , a maggior ragione , nessun aborto libero , giacché tale pratica verrebbe , all’opposto , sanzionata .

Ad ogni buon conto , essendomi rappresentato sin dall’origine dell’iniziativa il problema in oggetto ed i rischi di una sua strumentalizzazione , ho da subito individuato ed indicato l’oggetto del referendum in più quesiti , relativi ciascuno a singole disposizioni della 194 , a partire dagli artt. 4 e 5 , attorno ai quali si registra un notevole dissenso .

Come ricordato , in particolare , in base ad un sondaggio Eurispes del 2006 :

-il 73,7% degli italiani si dichiara contrario all’art. 4 circa l’ammissione dell’interruzione volontaria di gravidanza nei primi 90 giorni per mere ragioni economiche , morali e sociali ;

-il 78% dei nostri connazionali , in dissenso con l’art. 5 , non condivide che la decisione abortiva possa essere presa in via esclusiva dalla donna , anche se coniugata , senza che il potenziale padre abbia il diritto di essere anche solo informato della sua decisione .    

E , non a caso , i quesiti in materia di fecondazione medicalmente assistita aventi come oggetto singole disposizione della l. 40 sono stati ammessi , senza che la questione del vuoto normativo assumesse alcun decisivo rilievo .

Nessuna sopraggiunta ( rispetto alla prima consultazione referendaria del 1981 ) preclusione formale , dunque , osta all’iniziativa referendaria .

Nell’ambito della quale si potrebbe anche prevedere la formulazione aggiuntiva di un quesito abrogativo totale , che sarebbe però a rischio di inammissibilità per le ragioni sopra ricordate .

Quesito abrogativo totale che , tra l’altro , farebbe salva anche l’adozione di una normativa analoga a quella irlandese ( aborto ammesso solo in caso di pericolo di vita della madre , il che casisticamente si verifica in una percentuale insignificante sugli aborti totali ) , considerata l’applicabilità in tal caso della causa di giustificazione comune di cui all’art. 54 c.p. , rappresentata dallo stato di necessità .

A tale ultima disposizione , a mio avviso , si dovrebbe aggiungere un comma specifico in materia , onde offrire alla donna una tutela legislativa e non rimessa agli orientamenti giurisprudenziali .

Il rischio ( considerati gli auspicati effetti abrogativi sull’art. 5 ) sarebbe rappresentato dall’eventualità che un padre possa decidere della vita della madre del proprio figlio per ragioni di gravidanza , in palese violazione , tra l’altro , con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione .

Ricordo , infine , che , a seguito degli interventi della Consulta sull’art. 39 della legge 352 del 1970, un successo referendario e , comunque , l’emanazione di una legge per evitare la consultazione , vincolerebbero il Parlamento ad emettere modifiche legislative in linea con i principi ispiratori dell’iniziativa abrogativa .

Modifiche legislative neppure tentate nel corso di oltre 32 anni dall’entrata in vigore della 194 , da un classe parlamentare molto sensibile agli interessi di comodo degli elettori e per nulla interessata agli interessi vitali dei concepiti , che elettori non sono .

Ecco perché la via referendaria è l’unica praticabile per attaccare la legge di cui trattasi .

Via percorrendo la quale potrebbero conseguirsi ( a seguito di un’unilaterale azione del Parlamento) anche risultati intermedi ( di natura legislativa e diretti a rendere più restrittiva l’attuale disciplina ) rispetto a quello abrogativo , che costituisce , peraltro e comunque , l’unico obiettivo di questa iniziativa , del tutto estranea a squallidi patteggiamenti fatti sulla pelle del nostro prossimo .     

 

 

 

Pietro Guerini – Portavoce nazionale no194

pubblicato su www.riscossacristiana.it nel numero del 31-12-2010

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NUOVO REFERENDUM ABROGATIVO DELLA L. 194 : ABORTO E QUESTIONE DEMOGRAFICA

Il nostro paese si colloca al 219° posto su 221 al mondo come tasso di natalità , in base ai dati più recenti , aggiornati al 1 gennaio 2009 e relativi all’anno 2008  .

Un tasso , in particolare , pari a 8,18 nati ogni mille abitanti .

L’Italia si colloca all’ultimo posto a livello europeo ( nel 2009 la fecondità nazionale è stata di 1,41 figli per donna , molto al di sotto della soglia di 2,1 che permette la costanza della popolazione ) , di poco preceduta dalla Germania .

Al primo posto della classifica continentale per tasso di natalità troviamo l’Irlanda .

Il paese delle Americhe meno prolifico è il Canada ( 191° posto ) .

La nazione più feconda ( 53sima ) tra quelle Sudamericane è il Paraguay .

Come si può notare , la diverse tendenze non dipendono da fattori latitudinari .

Si potrebbe teorizzare la decisiva incidenza di fattori economici .

La tesi , ovviamente , non è del tutto infondata , se è vero che agli ultimi due posti troviamo Giappone e Hong Kong e che la classifica è dominata dai paesi africani , con l’inserimento al quarto posto dell’Afghanistan .

Il fattore economico , peraltro , produce effetti anche di segno opposto , legati al fenomeno dell’immigrazione e non solo .

Non si spiegherebbe altrimenti il boom demografico italiano ( strettamente autoctono ) degli anni sessanta , contestuale al boom economico .

In buona sostanza , la tendenza alla proliferazione non appare decisivamente condizionata dalle condizioni economiche di un paese , in quanto essa può essere non solo inversamente , ma anche direttamente proporzionale alla prosperità dello stesso .

Esclusa la rilevanza decisiva di fattori latitudinari ed economici , credo si possa sostenere l’importanza del ruolo assunto dalle ragioni culturali , religiose e legislative .

La mentalità di un popolo , condizionata pure da convinzioni religiose , si esprime anche sotto il profilo demografico .

Sul piano legislativo , le politiche sociali adottate dai singoli governi producono sicuramente degli effetti sulla natalità .

Un esempio virtuoso è rappresentato dalla Francia , secondo paese dell’UE nella graduatoria in oggetto , non solo a seguito dell’alto tasso di immigrazione che la riguarda , ma anche per la sensibilità dei governi locali sul tema , essendo pacifico che i sussidi statali rappresentano un incentivo alla procreazione .

Ma l’incidenza legislativa demograficamente rilevante non si limita alle politiche sociali , interessando anche il fenomeno dell’aborto .

Taluni , peraltro solo su determinate problematiche , tra cui quella dell’interruzione volontaria di gravidanza , teorizzano una concezione dello Stato riduttiva , asseritamente moderna , secondo la quale esso dovrebbe solo prendere atto delle tendenze anche di comodo presenti nella società , senza affermare principi che potrebbero essere percepiti come invasivi , se non oppressivi .

Lo Stato come un notaio dovrebbe limitarsi a registrare le volontà dei presenti , mediando le singole istanze con la diligenza ed il buon senso del padre di famiglia .

In caso contrario , esso si configurerebbe come un despota , autoritario ed etico .

Non solo , ma come ricordato , la terza carica del nostro Stato , Presidente di uno dei due rami del Parlamento , illuminato dal più vivido laicismo , ha cercato più volte di farci comprendere come le leggi non debbano recepire princìpi o precetti religiosi ( cfr per tutti il discorso pronunciato a Monopoli 13-5-2009 ) .

Il che significa che un parlamentare cattolico dovrebbe spogliarsi delle proprie convinzioni religiose nell’atto di legiferare , al fine di svolgere rettamente il suo dovere di fronte al proprio paese .

Ora , tale concezione è , anzitutto , contraddittoria , tanto da essere , per l’appunto , affermata solo con riferimento ad alcune tematiche , come quella abortiva .

Non si spiegherebbero altrimenti ( se non con tale contraddittorietà ) le copiose prescrizioni normative che vengono emesse nei campi più disparati , quali espressioni ( più che legittime ) dell’autorità statuale .            

Le imposizioni fiscali non sono frutto di una trattativa svoltasi in concreto tra Stato e cittadino , in quanto il contribuente è destinatario di unilaterali disposizioni provenienti dall’autorità .

In secondo luogo , in taluni casi la concertazione è addirittura impossibile in astratto .

E’ proprio il caso della legislazione abortista , risultante di un dibattito svoltosi in assenza della parte vittima dell’interruzione volontaria di gravidanza .

E , tra l’altro , chi nel nostro paese , confutando e denunciando tale normativa , invoca il rispetto di elementari principi di civiltà se non direttamente religiosi , tende ad essere considerato un ottuso seguace di regole parasuperstiziose che ha delegato la propria funzione intellettiva al Vaticano .

In realtà , lo Stato , nel momento stesso in cui emana un precetto normativo , svolge implicitamente una funzione educativa e pedagogica , preclusa solo in una comunità anarchica .

Lo Stato indica al cittadino ciò che può e non può fare , ciò che deve e non deve fare , esattamente come una confessione religiosa , anche se la portata delle sue disposizioni opera in un ambìto parzialmente differente .

Parzialmente , perché , per ricorrere ad un esempio banale , l’art. 624 c.c. , con il quale si persegue il reato di furto , coincide addirittura con un comandamento .  

E a considerazioni non del tutto differenti ( per usare una formula il più possibile ecumenica ) porta la disciplina abortista , che peraltro attiene alla vita umana e non alla mera tutela del patrimonio .

Ecco che le scelte politico-legislative incidono anche sulle caratteristiche demografiche di un paese e ciò non solo mediante interventi di carattere assistenziale , ma pure con disposizioni attinenti alla condizione dei concepiti .

Disposizioni con le quali ( come avviene di regola ) lo Stato , almeno implicitamente , afferma principi ai quali i cittadini debbono attenersi .

Non è certo un caso che Irlanda e Paraguay , in base alla statistica sopra evocata al vertice nei rispettivi continenti come tasso di natalità , hanno adottato una legislazione particolarmente restrittiva in materia abortista , tanto da essere collocabili nella seconda fascia ( su otto ) secondo la classificazione effettuata nel pezzo pubblicato nel numero del 31-1-2010 , in quanto l’interruzione volontaria di gravidanza viene considerata legale in quegli ordinamenti giuridici solo in caso di pericolo di vita della madre .

La nostra legislazione , all’opposto , come noto prevede :

a ) che la gravidanza possa essere legalmente interrotta nei primi 90 giorni anche per mere ragioni economiche , morali e sociali ( art. 4 L. 194/78 ) ;

b ) che la decisione possa essere assunta dalla donna unilateralmente , anche all’insaputa del potenziale padre , persino se coniugato con essa ( art. 5 della legge medesima ) .

Una disciplina resa possibile dalla mancata previsione da parte dei costituenti e dei legislatori successivi :

a ) di un diritto alla nascita , che avrebbe dovuto essere inserito tra quelli inviolabili di cui all’art. 2 della Carta e che avrebbe legittimato e legittimerebbe un intervento della Corte Costituzionale avverso la 194 e leggi analoghe ;

b ) di un diritto di veto ( vincolante e ripetibile , a differenza della facoltà generale riconosciuta dall’art. 74 Cost. ) da parte del Presidente della Repubblica nei confronti di leggi contrarie ai diritti dei non elettori , soggetti dal cui consenso i Parlamentari non dipendono , ed ispirate agli interessi di comodo degli elettori .

Ed una disciplina da travolgere necessariamente per via referendaria , stante l’inerzia del nostro Parlamento , che ha implicitamente dimostrato una grossa sensibilità verso gli interessi di comodo degli elettori e nessuna considerazione nei riguardi degli interessi vitali dei concepiti , che elettori non sono .

Via referendaria che si è invocata dopo un trentennio con quell’articolo apparso il 18-7-2009 su www.ladestrabergamo.it , che ci ha gentilmente ospitato , a cui è seguita il 28-9-2009 la costituzione del sito www.no194.org , il primo sorto in Italia con quello scopo dopo il primo referendum del lontano 1981 .

Tale invocazione è frutto non solo della consapevolezza dell’esclusività formale dello strumento referendario in ottica abrogativa , ma anche delle differenti e più favorevoli condizioni rispetto ad un trentennio fa , già per la progressiva emancipazione del cittadino dalle rigide direttive di partito e per il mutato quadro politico .

Non a caso , in base ad un sondaggio Eurispes del 2006 :

-il 73,7% degli italiani si è dichiarato contrario alla legalizzazione dell’aborto nei primi 90 giorni di gravidanza per mere ragioni economiche , morali e sociali ( in contrasto con il citato art. 4 della L. 194 ) ;

-il 78% dei nostri connazionali ha espresso il proprio dissenso circa l’esclusività della decisione abortiva riconosciuta in capo alla donna dalla disposizione successiva ( art. 5 ) .

Ecco che l’iniziativa da noi intrapresa è senz’altro , in primo luogo , finalizzata ad affermare il diritto di nascere , offrendo tutela agli ultimi .

Non solo , ma attraverso di essa si vuol preventivamente far sorgere un effettivo dibattito attorno al tema dell’aborto , sul quale è calata una cappa di silenzio da un trentennio , sporadicamente interrotta da sterili dibattiti tra chi difende il presunto sacro ed inviolabile diritto di scelta della donna di interrompere la gravidanza e chi denuncia l’aborto ma ritiene altrettanto sacra la legge che sancisce tale diritto , opponendosi a qualsiasi tentativo di effettiva abrogazione o di semplice revisione .   

Ma , infine , considerato il numero di aborti legalmente effettuati in Italia dall’entrata in vigore della 194 ( ufficialmente quasi 5 milioni e mezzo , secondo i dati del Ministero della Salute ) , atteso l’insufficiente tasso nazionale di natalità , dimostrata la peraltro evidente incidenza della normativa in oggetto sullo sviluppo demografico di uno Stato ,  l’azione referendaria ( una volta esperita in concreto ) oggettivamente si muoverebbe pure nella direzione di dare un futuro al nostro paese .

Futuro al quale non dimostra di attribuire rilevanza uno Stato che non tutela la vita dei propri figli .

 

Avv. Pietro Guerini

(articolo apparso su www.riscossacristiana.it il 30 Novembre 2010)

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