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NUOVO REFERENDUM ABROGATIVO DELLA L. 194 IN MATERIA DI ABORTO : L’ANTIABORTISMO COMPATIBILE CON L’ORDINAMENTO GIURIDICO E CON IL RICONOSCIMENTO DELLA NATURA UMANA DELLA DONNA

Tra le primissime persone che incontrai all’inizio della mia esperienza come antiabortista militante , oltre tre anni fa , ci fu un personaggio che ebbi la fortuna di perdere subito di vista , con una formazione non so di che tipo ma sicuramente per nulla giuridica e con un passato , come appresi in seguito , un po’ tribolato sul piano giudiziario che mi chiese dove volessi andare con il mio progetto senza la guida di una personalità che rappresentava , a suo dire , un luminare nel settore , proprio sotto il profilo della competenza giuridica .

Il mese scorso alcuni esponenti di una piccola ma rispettabile associazione hanno elaborato un documento , che nelle intenzione degli estensori avrebbe dovuto rimanere riservato ma poi da loro stessi ampiamente diffuso presso gli ambienti più radicali della nostra organizzazione , nel quale dichiararono di non voler appoggiare l’operazione in assenza di tre rettifiche dei quesiti , una non irragionevole ( la mancata abrogazione dell’art. 9 sui consultori familiari , anche se dovrà avvenire parzialmente , visto il richiamo in quel testo a norme di cui si richiede l’abolizione ) e due palesemente grossolane , al punto di suscitare notevoli perplessità .

Una presa di posizione probabilmente concordata con quella recente di un pentito antiabortista , convertitosi al pro life soft ( che non a caso ne ha dato ampio spazio nel suo sito ) e che voleva proporsi come modello di nostro aderente dissidente , riscuotendo poi successo solo presso gli amici del bar .

Questa azione congiunta , eterogenea in quanto presentatasi nel contempo come di matrice più moderata e più radicale rispetto alle nostre posizioni , ha contribuito ad evidenziare l’equilibrio e la concretezza che caratterizza la nostra iniziativa referendaria , a cui si può aderire attraverso i siti www.no194.org e www.no194.it , producendo un incremento della popolarità della stessa e , soprattutto , del numero di aderenti alla nostra organizzazione , in particolar modo di sesso femminile .

Cogliamo l’occasione per smentire che ciò sia stato da noi organizzato o con noi concordato .

Il fine era realmente ed evidentemente quello di danneggiarci .

Analizziamo ora nel dettaglio le due rettifiche grossolane proposte ( sulle quali ho ricevuto in questi giorni considerazioni piuttosto ironiche da miei colleghi iscritti , che preferisco non riferire e che pur avrebbero una loro incisività ) .

1 ) Una lo è dal punto di vista religioso , facendo riferimento cioè a quei princìpi a cui gli appartenenti a quell’associazione paiono ispirarsi in modo piuttosto integralista , al di là della loro dichiarata aconfessionalità .

Come abbiamo chiarito presentando i quesiti e come da manifesto , la richiesta di abrogazione è totale , puntando ad instaurare il regime giuridico immediatamente previgente alla 194 , e solo in subordine parziale .

La critica attiene proprio alla presentazione di un minimale , che viene enfatizzata ignorando che esso viene elaborato solo con riferimento ad una prospettiva ben precisa , da me presa in considerazione al momento stesso dalla stesura del manifesto di adesione che campeggia sul sito e per nulle peregrina : quella che un quesito massimale sulla 194 non venga dichiarato ammissibile dalla Consulta .

Ecco che la proposizione anche di un quesito minimale , come avviene nella quasi totalità dei referendum ( es. il primo sulla 194 , svoltosi nel 1981 , e quello del 2005 sulla legge 40 ) , diviene ineludibile .

L’accoglimento del quesito minimale , segnatamente e nella fattispecie , si tradurrebbe nell’abolizione del libero aborto nei primi 90 giorni di gravidanza , giacché anche in questa fase della gestazione l’interruzione volontaria di gravidanza sarebbe ammissibile solo in presenza delle pur generose condizioni di cui all’art. 6 lettera b .

Non è arduo immaginare quali sarebbero le conseguenze culturali di una nostra vittoria su questo sia pur da noi non preferito quesito , la quale rappresenterebbe un’inversione eccezionale di tendenza che interverrebbe dopo un dibattito nel paese di circa un anno dalla data di deposito delle firme e che rivaluterebbe davvero la posizione del concepito , mediante una modifica legislativa a suo favore e non attraverso la sottoscrizione di propagandistiche e generiche petizioni , da far valere ( anzi , da far cestinare , proprio perché mere petizioni ) in aule forse non grigie , ma comprovatamente sorde a qualunque battaglia di spessore spirituale ed assolutamente incompetenti a decidere sul cosiddetto diritto di abortire , in quanto comunitarie e non nazionali

Tale accoglimento , peraltro , potrebbe costituire presupposto sostanziale e culturale ( per una volta usiamo anche noi tale termine , spesso utilizzato con frequenza da chi intende nobilitare la propria inefficienza ) per il totale annientamento di una legge che sarebbe ad oggi precluso da ostacoli oggettivi frapposti dalle istituzioni ( come detto , dalla Corte Costituzionale ) , che ci potrebbero costringere ad una abolizione della legge in più fasi .

Dopo la vittoria nel referendum sul quesito minimale , potremmo riproporre il massimale , al limite dopo i 5 anni di legge , confidando in una differente pronuncia della Consulta , che altri definiscono organo non solo giuridico ma sensibile agli orientamenti dell’opinione pubblica , proprio conseguente a quella vittoria .

Diverso sarebbe , ovviamente , limitare la propria azione volontariamente ed a seguito di un accordo con il potere politico-parlamentare ( che talvolta propone ai comitati referendari una modifica legislativa a parziale accoglimento dei quesiti dietro la rinuncia alla loro azione ) , che sarebbe frutto di una trattativa ignobilmente condotta sulla pelle del nostro prossimo .

Un conto è la scelta , un conto è l’imposizione dell’autorità , da cui discende un oggettivo ostacolo .

Non si può ignorare o abrogare un’irrevocabile decisione della Consulta , questa è la realtà nel nostro ordinamento .

Chi vuole sostenere princìpi ignorando le regole giuridiche sussistenti nel paese dove li vorrebbe affermare , vive tra le nuvole .

Tra l’altro , questa posizione non può essere censurata neppure appellandosi al rispetto formale dei princìpi cattolici più rigorosi , a cui tanti tra di noi si ispirano .

Chi ha dichiarato testualmente quando non fosse possibile scongiurare o abrogare completamente una legge abortista, un parlamentare, la cui personale assoluta opposizione all’aborto fosse chiara e a tutti nota, potrebbe lecitamente offrire il proprio sostegno a proposte mirate a limitare i danni di una tale legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica. Così facendo, infatti, non si attua una collaborazione illecita a una legge ingiusta; piuttosto si compie un legittimo e doveroso tentativo di limitarne gli aspetti iniqui ?

Addirittura Giovanni Paolo II nella Evangelium Vitae ( punto 73 ) !!!

Ecco che il radicalismo ( formale e non praticabile ) , in tal caso , oltre ad ignorare l’ordinamento giuridico della nazione in cui opera , non si fonda neppure sul rispetto del magistero della Chiesa cattolica .

2 ) Ma se la mancata adesione al quesito minimale , da noi proposto in via meramente subordinata in caso di censura del massimale da parte della Corte Costituzionale , poteva rispondere in sé ad una logica particolarmente rigorosa ed integralista all’insegna del “ O tutto o niente “ , quando si prende conoscenza di cosa sarebbe questo tutto non è possibile avvertire delle enormi perplessità .

Il quesito da noi prospettato verrebbe formulato in senso sostanzialmente massimale , lasciando sopravvivere gli artt. 17,18 e 19 ( che sono sanzionatori per quei pochi casi di aborto che avvengono in violazione della stessa 194 ) e l’art. 6 a ) , la norma che consente l’interruzione volontaria di gravidanza nel caso che il protrarsi della stessa implichi il pericolo di vita della madre .

Verrebbero in tal modo fatti salvi i due discutibili princìpi affermati dalla Consulta nella recente sentenza n. 13 del 2012 , con la quale sono stati rigettati i quesiti del referendum elettorale di matrice Dipietrista , che hanno sottolineato :

-l’inammissibilità di una reviviscenza di una legge ( abrogata , quali le incriminazioni del codice penale ) anteriore rispetto a quella oggetto di referendum ;

-la necessità che , dall’astratta abrogazione della legge , sia configurabile una normativa cosiddetta “ di risulta “ , quindi residua e tale da poter sopravvivere autonomamente ed essere immediatamente applicabile , regolando la materia .

Alcuni esponenti del comitato sopra citato , con un apposito comunicato che si vorrebbe emesso in rappresentanza degli iscritti e che , lo ribadiamo , avrebbe dovuto rimanere riservato ma che è stato fatto circolare presso le componenti più radicali della nostra organizzazione ( di Alessandria , Milano , Padova e soprattutto Roma solo per quanto a nostra conoscenza ) , al per noi non inedito fine di provocare una scissione di quelle componenti , hanno censurato la sopravvivenza dell’art. 6 a ) , che riconosce alla donna il diritto di abortire in presenza di un grave (sottolineo grave) pericolo di vita qualora porti a termine la gravidanza e che , secondo loro , andrebbe anch’esso abrogato .

Una posizione questa , che appare davvero sorprendente , per almeno sei diverse considerazioni, tre di diritto , tre di merito .

a ) Come noto , la donna che si trovi in quelle condizioni già prima del 1978 poteva avvalersi della causa di giustificazione generale dell’art. 54 c.p. ( stato di necessità , una scriminante come , ad esempio , la ben più nota legittima difesa ) , tuttora vigente e di fatto non abrogabile .

Quindi chiedere all’elettore di abrogare una norma la cui abrogazione non determinerebbe alcun effetto non ha significato : la fattispecie non sarebbe comunque punibile .

Quando abbiamo avviato la nostra iniziativa referendaria abbiamo puntato all’abrogazione totale della 194 ed alla conseguente restaurazione del regime giuridico sussistente il giorno precedente alla sua entrata in vigore e non a quello risalente al medioevo , quando questa scriminante forse non era applicabile a beneficio della donna , in quanto ritenuta essere inferiore .

Lo stupore è massimo quando si riscontra che gli stessi criticanti riconoscono l’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 54 c.p. , attuale e anteriore alla 194 .

Si vuole così affermare la fondamentale utilità di un qualcosa che si riconosce essere assolutamente inutile !!!

b ) La Corte costituzionale ha censurato in più casi i referendum totalmente abrogativi ( es. sulla legge 40 ) , in quanto determinerebbero un vuoto normativo : lasciar sopravvivere i soli articoli sanzionatori ( per chiedere l’abolizione di una norma inutile perché non abrogabile nella sostanza ) ci esporrebbe ad una pronuncia di questo tipo , stante la non reviviscenza della vecchia disciplina prevista dal codice penale , in base al citato orientamento della Consulta , formulato in occasione della bocciatura dei recenti quesiti sui referendum elettorali sulla preferenza .

E’ chiaro che la Corte valuta la costituzionalità di un quesito in rapporto alla norma che si vuole abrogare e al netto della ricorrenza di scriminanti ( come quella di cui all’art. 54 c.p. ) che possano intervenire e il cui contenuto , tra l’altro , si connota in conseguenza di interventi giurisprudenziali .

L’abolizione della norma di cui trattasi ( il 6 lettera a del 194 ) , dunque , sarebbe assolutamente significativa in tal senso , lasciando scoperta legalmente quella fattispecie .

c ) Anche a voler concedere , è davvero un mistero come si possa ritenere che la Corte , già definita da alcuni , non dal sottoscritto , come un organo politico più che giuridico , condizionato dall’orientamento generale del potere parlamentare , possa ritenere compatibile con l’art. 32 della costituzione , che tutela il diritto alla salute ( che essa considera come diritto alla salute della donna, non essendo certo ritenuta rilevante quella del concepito , altrimenti la 194 non sarebbe stata più volte ritenuta costituzionale da tale organo ) , un quesito che contempla il legittimo decesso di una donna qualora sia in stato di gravidanza .

Donna che dovrebbe essere costretta a morire se in stato di gravidanza , in quanto non potrebbe opporsi al suo decesso pur in presenza di un grave ( e sottolineo di nuovo grave ) pericolo di vita nella prosecuzione della gestazione .

Un’obiezione tutt’altro che assurda , se è vero che la Consulta si è già espressa in questi termini 32 anni or sono , bocciando il massimale proposto del Movimento per la Vita .

Errare humanum est , sed perseverare diabolicum : come vivere con la testa in un sacco ignorando gli ( elementari ) insegnamenti della storia .

d ) Passando alle argomentazioni di merito , non occorre essere geniali per comprendere che l’allargamento del quesito a questa ipotesi estrema susciterebbe reazioni molto negative da parte di numerose nostre stesse iscritte ( alcune delle quali mi hanno chiesto espressamente garanzie in questo senso al momento di comunicare la loro adesione ) , non entusiaste dell’idea che il loro partner possa decidere che in fondo, qualora rischiassero di decedere portando a termine la gravidanza, la loro morte non sarebbe cosa grave , essenziale essendo solo la nascita del loro figlio .

In effetti , se la Vita è sacra credo che non si possa comprendere per quale motivo non lo sia quella di una donna incinta .

E anche qualora la figura femminile potesse essere identificabile con quella di una macchina riproduttiva , sarebbe evidente che la rottamazione della macchina porterebbe a conseguenze negative sul piano della procreazione futura .

Non credo che un uomo che sostenga posizioni di questo tipo susciti reazioni entusiastiche da parte della propria metà , soprattutto se capace di intendere e di volere .

Va sottolineato che pure di recente  i vescovi irlandesi ( sottolineo irlandesi ) hanno ricordato in una nota che la Chiesa afferma come la vita di un bimbo e quella della madre siano parimenti sacre .

È giudicato moralmente lecito un intervento che per salvare la donna metta a repentaglio la sopravvivenza del figlio, a patto che si tratti di un effetto collaterale non voluto e che si faccia comunque il possibile per salvarli entrambi .

Esattamente la nostra posizione .

e ) Di contro , l’allargamento del quesito nei sensi di cui sopra susciterebbe l’entusiasmo dei difensori della legge , increduli di un regalo di questa portata .

Essi potrebbero incentrare su questo caso estremo la loro campagna antireferendaria , convincendo le elettrici , che nella quasi totalità ( alla pari degli elettori ) nulla sanno dell’art. 54 c.p. , che riterremmo la loro esistenza subordinabile al venir meno di quella fattispecie .

Una prospettiva davvero suicida , che ci limitiamo a definire non del tutto giustificabile neppure dal punto di vista ideale .

Se siamo tutti concordi nel definire le varie Gianna Beretta Molla eroine , che hanno pagato con la loro vita l’amore verso il proprio figlio , è mai possibile che un atto di eroismo , frutto per antonomasia di una scelta individuale , possa essere imposto per legge ?

Ecco che il radicale duro e puro ( in realtà fuori dall’ordinamento giuridico e non rispettoso della natura umana della donna ) si comporta , di fatto , come primo alleato di Pannella e Bonino , che oggettivamente non possono che auspicare una pronuncia di incostituzionalità che mini in radice la nostra azione e , in caso di pronuncia di costituzionalità , la possibilità nella campagna referendaria di avvalersi di argomentazioni eclatanti a sostegno delle proprie posizioni .

f ) Infine , va ricordato che dal punto di vista statistico l’ipotesi di decesso qui contemplata è a dir poco remota , tanto più alla luce dei progressi della medicina .

Un’applicazione rigorosa della legge , quindi , non potrebbe giustificare l’aborto se non in ipotesi estreme e rarissime .

Ritenere che si apra uno squarcio nella legge ( tesi sostenuta dai pro life più radicali in materia di procreazione assistita e di eutanasia ) è totalmente fuori luogo ( il 95% degli aborti viene richiesto nei primi 90 gg di gravidanza da donne in piena salute , da lì al pericolo di vita c’è una sproporzione abissale ) , ragionando a tale stregua qualunque situazione di fatto potrebbe essere manipolabile in sede di suo accertamento per portare a qualsiasi risultato .

Ora , alla luce di quanto sopra , e dopo aver ribadito che il quesito minimale è stato da noi prospettato solo nella prospettiva di mancata ammissione del massimale da parte della Consulta , sorge spontaneo un interrogativo di fondo : ma le iscritte a questa associazione , essendo certamente in grado di comprendere che aderiscono ad una realtà che contempla espressamente la liceità della loro soppressione , per salvare il figlio , qualora dovessero rimanere incinte e pur nel diagnosticato rischio grave di perdere la Vita durante la gravidanza , sono state consultate prima di questa presa di posizione ?

Ed ora intendono ratificarla ?

Qualora esse dovessero ritenere più che plausibile un tale atto di ( vero e proprio ) eroismo da parte della madre , penserebbero che esso debba essere frutto di una loro scelta o di un’imposizione da parte dello Stato per il tramite di una legge ?

In alcune società arcaiche il pater familias aveva il potere di vita e di morte sui figli , potere poi trasferito alla madre gravida dalla 194 .

Nella presa di posizione oggetto del presente commento tale potere verrebbe attribuito allo Stato sulla donna durante la gravidanza .

Qualora , come sembra , tale presa di posizione sia attribuibile a soggetti di sesso maschile , viene spontaneo pensare ad una nota frase di Ricucci , che debitamente ripulita e censurata potrebbe essere tradotta in “ E’ facile fare l’eroe con il fisico altrui “ .

Non ci sembra una grande svolta sul piano della civiltà del nostro paese .

Anche la Vita di una donna incinta è sacra , proprio in quanto donna , quindi essere umano e non cosa , concepita in senso meramente riproduttivo o meno .

Pietro Guerini – Portavoce nazionale NO194

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Conferenza: L’INGANNO DELL’ABORTO

Locandina Conferenza 9.2.2013

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Pubblicato su “Il Mattino” del 6-1-2013

Il Mattino 2013.01.06

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COMUNICATO UFFICIALE DA PARTE DELL’UNICO PORTAVOCE NAZIONALE DEL COMITATO NO194 E DELL’OMONIMA ASSOCIAZIONE

A CAUSA DELLA CAMPAGNA AVVIATA NEI NOSTRI CONFRONTI DA QUALCHE SEDICENTE PROLIFE, MA DI FATTO ALLEATO DI PANNELLA E DELLA BONINO , OCCORRE PER SCRUPOLO ANCHE SINTETIZZARE IL CONTENUTO DEI PEZZI PUBBLICATI DI SEGUITO , RIBADENDO , IN LINEA CON QUANTO PRECISATO SIN DAL NOSTRO MANIFESTO E , QUINDI , DA SEMPRE :

1 ) CHE LA NOSTRA AZIONE E’ DIRETTA ALL’ABROGAZIONE TOTALE DELLA L. 194 , SECONDO LA STESURA DI UN QUESITO MASSIMALE CHE CONTEMPLA LA CONSERVAZIONE DEGLI ARTT. SANZIONATORI ( 17 , 18 E 19 ) E DELL’ART. 6 LETT. A ( ABORTO AMMESSO NEL CASO DI GRAVE PERICOLO DI VITA DELLA MADRE CHE PORTI A TERMINE LA GRAVIDANZA ) , ESSENDO QUEST’ULTIMA DISPOSIZIONE NON ABROGABILE , PER LA RICORRENZA , GIA’ PRIMA DELLA 194 , DELLA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE DELLO STATO DI NECESSITA’ DI CUI AL’ART. 54 C.P. ED ESSENDO UN QUESITO ESTESO ANCHE A TALE NORMA PALESEMENTE INCOSTITUZIONALE PER COLOSSALE CONTRASTO CON L’ART, 32 COST. ( CHE TUTELA IL DIRITTO ALLA SALUTE , CHE LA CONSULTA VALUTA CON RIFERIMENTO ALLA DONNA E NON AL CONCEPITO ) , SENZA TACERE IL VUOTO NORMATIVO CHE POTREBBE ESSERE RAVVISATO PER EFFETTO DI TALE ESTENSIONE ;

2 ) CHE LE ISCRITTE A GRUPPI “ PRO LIFE “ CHE CONTESTINO LA STESURA DI UN MASSIMALE CHE , COME IL NOSTRO , ESCLUDA L’ART. 6 LETTERA A , DEVONO SAPERE CHE ADERISCONO AD UN GRUPPO CHE RITIENE CHE , SE RISCHIASSERO LA VITA DURANTE LA GRAVIDANZA , ESSE NON POTREBBERO OPPORSI ALLA LORO MORTE E CHE TALE DOVREBBE ESSERE LA CONDIZIONE DI OGNI DONNA ;

3 ) CHE UN QUESITO MINIMALE ( CHE SE ACCOLTO DAGLI ELETTORI ELIMINEREBBE, COMUNQUE, IL LIBERO ABORTO , OGGI POSSIBILE NEI PRIMI 90 GIORNI DI GRAVIDANZA ) VIENE PRESENTATO SOLO IN VIA SUBORDINATA E NELLA PROSPETTIVA CHE IL MASSIMALE POSSA ESSERE DICHIARATO INCOSTITUZIONALE DALLA CONSULTA , LA QUALE CI IMPORREBBE COSI’ UNA DEMOLIZIONE GRADUALE DELLA LEGGE ;

4 ) CHE TALE OPZIONE SUBORDINATA VIENE ESPRESSAMENTE CALDEGGIATA ED APPROVATA DA GIOVANNI PAOLO II NELLA EVENGELIUM VITAE ( 73 ) , QUALORA , PER L’APPUNTO, QUELLA PRINCIPALE NON SIA ATTUABILE PER OSTACOLO FRAPPOSTO DALL’AUTORITA’ ( NEL NOSTRO CASO LA CONSULTA ) , IL CHE CONTRASTA CON UN’INTRANSIGENZA FONDATA SU RAGIONI DI ORTODOSSIA CATTOLICO-VATICANA ;

5 ) CHE QUALUNQUE DIVERSA TESI CIRCA I NOSTRI OBIETTIVI , ANCHE FORMULATA DA ISCRITTI ALLA NO194 E PURE AVVOCATI , E’ DEL TUTTO PRIVA DI SIGNIFICATO , TANTO PIU’ SE PROVENIENTE DA PERSONE CHE NON RICOPRONO NEPPURE LA POSIZIONE DI REFERENTE PROVINCIALE , ESSENDO IL SOTTOSCRITTO L’UNICO PORTAVOCE NAZIONALE DI NO194 PROPRIO PER SCONGIURARE AL MASSIMO CONFUSIONI DI SORTA E LA DIFFUSIONE DI VOCI FALSE .

TRA L’ALTRO LA POSIZIONE A NOI AVVERSA E’ TANTO PIU’ STRUMENTALE :

A ) PER COLORO CHE DIMOSTRANO DI SAPERE CHE IL MASSIMALE DEL MPV DEL 1981 NON E’ STATO AMMESSO DALLA CONSULTA PER DOPPIA VIOLAZIONE DELL’ART. 32 COST. ( IN QUANTO RITENUTO INCOMPATIBLE CON ESSO SIA IL 6 LETTERA A , CHE TUTELA LA VITA DELLA DONNA , CHE IL LETTERA B , CHE TUTELA LA SALUTE DELLA STESSA IN CASI MENO RISCHIOSI ) , POICHE’ E’ EVIDENTE CHE UN ALLARGAMENTO DEL MASSIMALE AL 6 LETTERA A RENDEREBBE IL QUESITO MATEMATICAMENTE INCOSTITUZIONALE ( UNA CONVERSIONE DELLA CONSULTA PUO’ ESSERE AL LIMITE IPOTIZZABILE SOLO SUL LETTERA B , MOLTO GENEROSO E RELATIVO A CASI MENO GRAVI COME DETTO ) ;

B ) PER COLORO CHE AMMETTONO CHE IL CASO DEL GRAVE PERICOLO DI VITA ERA GIA’ COPERTO DAL’ART. 54 C.P. PRIMA DELLA 194 , ESSENDO RICONOSCIUTA L’INUTILITA’ DELL’ESTENSIONE DEL QUESITO A TALE IPOTESI E PACIFICA LA SUA ESCLUSIVA DANNOSITA’ , POICHE’ LO RENDEREBBE INCOSTITUZIONALE .

AVV. PIETRO GUERINI

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NUOVO REFERENDUM ABROGATIVO DELLA L. 194 IN MATERIA DI ABORTO : LE FALSE QUESTIONI DEL PERICOLO DI VITA DELLA MADRE E DEL QUESITO MINIMALE , TRA TATTICISMO FINALIZZATO ALLA DESTABILIZZAZIONE E MERO RIVENDICAZIONISMO

Operiamo da tempo con un’organizzazione “ ad hoc “ , che ha oggi 13 000 iscritti ed è ben strutturata sul territorio , per cercare di abrogare per l’unica via possibile , quella referendaria , una legge che ha legalizzato l’aborto in Italia e un piccolo movimento dichiaratamente “ pro life “ agisce per danneggiarci al punto di cercare di provocare una scissione tra i nostri adepti , insistendo strumentalmente per la necessità di rettificare un quesito in senso palesemente incostituzionale , che raccoglierebbe poche migliaia di firme e che , comunque e in ogni caso , otterrebbe evidentemente il voto favorevole solo dell’1% dell’elettorato di sesso femminile .

Quanto è grande la tendenza del mondo cattolico a danneggiare la “ concorrenza “ ed a favorire i dichiarati nemici dei propri valori ( Pannella , Bonino etc ) ? .

Nei mesi scorsi abbiamo pubblicato le bozze dei quesiti referendari ( formulate , al fine di per renderle più leggibili , in forma affermativa e non in quella ufficiale , doverosamente negativa ) , uno massimale , uno minimale a cui potrebbe aggiungersene un secondo .

I quesiti non hanno ricevuto censure di sorta da parte degli iscritti , censure precluse anche dalla assoluta chiarezza del manifesto dell’iniziativa , da me redatto e riportato sui siti www.no194.org e www.no194.it ( quelli ufficiali dell’associazione no194 e dell’omonimo comitato no194 ) ed espressamente richiamato nel modulo di adesione .

In tale testo , si affermano due princìpi di fondo , accomunati dall’elemento della concretezza .

1 ) Il carattere abrogativo , referendario e non negoziabile dell’operazione , a rigetto di qualsiasi forma di relativismo etico e di enunciazione di princìpi fine a se stessa :

al primo periodo :“ La presente iniziativa non è finalizzata alla semplice denuncia del fenomeno dell’aborto o alla mera critica culturale alla l. 194/1978 che lo disciplina nel nostro ordinamento , ma è diretta all’abrogazione di tale legge per via referendaria , in coerenza con la piena consapevolezza che la vita di ciascuno di noi è stata resa possibile dalla ricorrenza di due condizioni : il concepimento e l’assenza di eventi letali durante la gravidanza , tra i quali la sua interruzione volontaria è quello casisticamente di gran lunga più ricorrente ;

-ai periodi cinque e sei : “L’iniziativa è solo finalizzata all’abrogazione della legge ( dall’entrata in vigore della quale si sono registrati oltre 5 milioni di aborti , secondo i dati ufficiali del Ministero della Salute ) e rigetta ogni ipotesi di trattativa , che sarebbe inconcepibilmente effettuata sulla pelle del nostro prossimo .

Di conseguenza , possibili effetti legislativi dell’operazione in oggetto restrittivi sulla portata della 194 ( ed intermedi rispetto all’obiettivo indicato ) , sarebbero frutto di una ( tra l’altro ad oggi del tutto improbabile ) azione parlamentare totalmente unilaterale e non concordata con i promotori del referendum “ .

2 ) La finalità di conseguire un risultato effettivo nel nostro ordinamento , il che implica la consapevolezza degli istituti e dei princìpi che lo caratterizzano :

Così si precisa al secondo , terzo e quarto periodo :

“ Una via , quella referendaria , obbligatoria ( alla luce della totale indifferenza della nostra classe parlamentare , che in oltre un trentennio dall’entrata in vigore della 194 si è astenuta da una sua semplice revisione in senso restrittivo ) e perfettamente percorribile , considerato l’abbondante decorso del quinquennio previsto dalla normativa vigente dal primo referendum del 1981 , svoltosi in un clima politico-culturale ben diverso da quello attuale .

Piuttosto , alla luce del pericolo di una ( peraltro infondata ) censura da parte della Consulta , i quesiti referendari avranno essenzialmente come oggetto le norme più significative della legge , che si aggiungeranno così al quesito sull’abrogazione totale della legge .

Tra le disposizioni più controverse ed impopolari della 194 , in particolare ed anzitutto , debbono annoverarsi l’art. 4 ( che riconosce il diritto di interruzione volontaria della gravidanza anche per mere ragioni economiche , morali e sociali nei primi 90 giorni ) e l’art. 5 ( che attribuisce alla donna, anche se coniugata, il diritto di assumere la decisione abortiva senza coinvolgere il potenziale padre , che può così legalmente rimanere del tutto ignaro dell’evento ) .

Già dal primo periodo , si prospetta in modo assolutamente pacifico :

a ) la proposizione di un quesito sull’abrogazione totale della legge ;

b ) che , alla luce del pericolo di una ( peraltro infondata nel merito ) censura da parte del Consulta , i quesiti referendari avranno essenzialmente come oggetto le norme più significative della legge , fermo restando il quesito abrogativo totale ( cosiddetto massimale ) .

Ecco che sin dal manifesto sono state esplicitate la necessità di scongiurare la tutt’altro che remota mancata ammissibilità del quesito massimale e di prospettare , proprio e solo a fronte di tale pericolo , di uno o più quesiti minimali .

Non è un caso che le poche obiezioni nel campo abrogazionista che sono state sollevate a riguardo delle bozze di quesiti da noi pubblicate , obiezioni che riguardano proprio questi due punti , siano pervenute dall’esterno , quindi , non dai nostri aderenti , già consapevoli della portata dell’iniziativa dalla lettura del manifesto , approvato in sede di adesione o consultabile dopo la stessa sul sito .

Esiste una piccola area di abrogazionismo che non ha condiviso la nostra iniziativa , per due categorie ragioni .

Taluni sono sì abolizionisti , ma credono che gli effetti abrogativi sulla 194 possano discendere da un intervento parlamentare .

Il che è possibile senz’altro , ma solo e meramente in astratto , visto l’orientamento delle due camere , nelle quali , in questo trentennio non è stato depositato un solo disegno di legge a mera rettifica della normativa in oggetto .

Non occorre essere laureati in psicologia o in scienze politiche ma solo conoscere la storia per comprendere che i parlamentari non hanno alcuna sensibilità verso gli interessi vitali dei concepiti ed una grossa sensibilità verso gli interessi di comodo degli elettori , dal cui consenso essi dipendono .

Altri , si registrano pochissimi casi isolati , lo sono abrogazionisti e anche in senso referendario , ma hanno opposto ragioni di carattere formale , per l’appunto legate alla formulazione dei quesiti , che appaiono analogamente caratterizzate dalla pura astrattezza , svincolate dai dettami del nostro ordinamento giuridico e tali da sfociare nel mero rivendicazionismo se formulate in buona fede , ferme restando , in caso contrario , quelle ragioni tatticistiche che possono ispirare gruppi o singoli che intendano destabilizzare dall’interno la nostra organizzazione , con il fine di far fallire il referendum , rivolgendosi alla pancia dei nostri aderenti più radicali e , secondo regola generale , meglio disposti percentualmente alla militanza .

A tal riguardo si segnala già l’operato anche di qualche infiltrato nelle nostre realtà locali , immancabilmente legato a poche persone ( interne al cosiddetto pro life nazionale ) a noi ben note e agevolmente identificabile in una realtà , purtroppo , sino ad oggi assai poco frequentata .

Interventi che si aggiungono a quello comparso sul web nei giorni scorsi di un convertito al pro life soft che avrebbe voluto costituire un esempio di revoca di dissidenza , rimasto senza emuli , se non forse tra chi già era a noi esterno o era stato rispedito al mittente nella sua qualità di malcelato infiltrato .

A ) QUESITO MASSIMALE

Tale quesito verrebbe formulato in senso sostanzialmente massimale , lasciando sopravvivere gli artt. 17,18 e 19 ( che sono sanzionatori per quei pochi casi di aborto che avvengono in violazione della stessa 194 ) e l’art. 6 a ) , la norma che consente l’interruzione volontaria di gravidanza nel caso che il protrarsi della stessa implichi il pericolo di vita della madre .

Verrebbero in tal modo fatti salvi i due discutibili princìpi affermati dalla consulta nella recente sentenza n. 13 del 2012 , con la quale sono stati rigettati i quesiti del referendum elettorale di matrice Dipietrista , che hanno sottolineato :

a ) l’inammissibilità di una reviviscenza di una legge ( abrogata , quali le incriminazioni del codice penale ) anteriore rispetto a quella oggetto di referendum ;

b ) la necessità che , dall’astratta abrogazione della legge , sia configurabile una normativa cosiddetta “ di risulta “ , quindi residua e tale da poter sopravvivere autonomamente ed essere immediatamente applicabile , regolando la materia .

Orbene , il radicalismo di qualche giurista sta censurando la circostanza che si possa lasciar sopravvivere questa norma , facendo sorgere fondati dubbi o sulla preparazione giuridica dello stesso o sulla sua buona fede .

Una conclusione a cui si giunge sulla base di queste semplici considerazioni , tre di diritto , tre di merito .

a ) Come noto la donna che si trovi in quelle condizioni già prima del 1978 , poteva avvalersi della causa di giustificazione generale dell’art. 54 c.p. ( stato di necessità , una scriminante come , ad esempio , la ben più nota legittima difesa ) , tuttora vigente e di fatto non abrogabile .

Quindi chiedere all’elettore di abrogare una norma la cui abrogazione non determinerebbe alcun effetto non ha significato : la fattispecie non sarebbe comunque punibile .

b ) La Corte costituzionale ha censurato in più casi i referendum totalmente abrogativi ( es. sulla legge 40 ) , in quanto determinerebbero un vuoto normativo : lasciar sopravvivere i soli articoli sanzionatori ( per chiedere l’abolizione di una norma inutile perché non abrogabile nella sostanza ) ci esporrebbe ad una pronuncia di questo tipo , stante la non reviviscenza della vecchia disciplina prevista dal codice penale , in base al citato orientamento della Consulta , formulato in occasione della bocciatura dei recenti quesiti sui referendum elettorali sulla preferenza .

E’ chiaro che la Corte valuta la costituzionalità di un quesito in rapporto alla norma che si vuole abrogare e al netto della ricorrenza di scriminanti ( come quella di cui all’art. 54 c.p. ) che possano intervenire e il cui contenuto , tra l’altro , si connota in conseguenza di interventi giurisprudenziali .

c ) Anche a voler concedere , è davvero un mistero come si possa ritenere che la Corte , già definita da alcuni , non dal sottoscritto , come un organo politico più che giuridico , condizionato dall’orientamento generale del potere parlamentare , possa ritenere compatibile con l’art. 32 della costituzione , che tutela il diritto alla salute ( che essa considera come diritto alla salute della donna, non essendo certo ritenuta rilevante quella del concepito , altrimenti la 194 non sarebbe stata più volte ritenuta da costituzionale da tale organo ) , un quesito che contempla il legittimo decesso di una donna qualora sia in stato di gravidanza .

d ) Passando alle argomentazioni di merito , non occorre essere geniali per comprendere che l’allargamento del quesito a questa ipotesi estrema susciterebbe reazioni molto negative da parte di numerose nostre stesse iscritte ( alcune delle quali mi hanno chiesto espressamente garanzie in questo senso al momento di comunicare la loro adesione ) , non entusiaste dell’idea che il loro partner possa decidere che in fondo, qualora rischiassero di decedere portando a termine la gravidanza, la loro morte non sarebbe cosa grave , essenziale essendo solo la nascita del loro figlio .

In effetti , se la Vita è sacra credo che non si possa comprendere per quale motivo non lo sia quella di una donna incinta .

E anche qualora la figura femminile potesse essere identificabile con quella di una macchina riproduttiva , sarebbe evidente che la rottamazione della macchina porterebbe a conseguenze negative sul piano della procreazione futura .

Va sottolineato che pure di recente  i vescovi irlandesi ( sottolineo irlandesi ) hanno ricordato in una nota che la Chiesa afferma come la vita di un bimbo e quella della madre siano parimenti sacre .

È giudicato moralmente lecito un intervento che per salvare la donna metta a repentaglio la sopravvivenza del figlio, a patto che si tratti di un effetto collaterale non voluto e che si faccia comunque il possibile per salvarli entrambi .

Esattamente la nostra posizione .

e ) Di contro , l’allargamento del quesito nei sensi di cui sopra susciterebbe l’entusiasmo dei difensori della legge , increduli di un regalo di questa portata .

Essi potrebbero incentrare su questo caso estremo la loro campagna antireferendaria , convincendo le elettrici , che nulla sanno dell’art. 54 c.p. , che riterremmo la loro esistenza subordinabile al venir meno di quella fattispecie .

Una prospettiva davvero suicida , che ci limitiamo a definire non del tutto giustificabile neppure dal punto di vista ideale .

Se siamo tutti concordi nel definire le varie Gianna Beretta Molla delle eroine , che hanno pagato con la loro vita l’amore verso il proprio figlio , è mai possibile che un atto di eroismo , frutto per antonomasia di una scelta individuale , possa essere imposto per legge ?

f ) Infine , va ricordato che dal punto di vista statistico l’ipotesi di decesso qui contemplata è a dir poco remota , tanto più alla luce dei progressi della medicina .

Un’applicazione rigorosa della legge , quindi , non potrebbe giustificare l’aborto se non in ipotesi estreme e rarissime .

Ritenere che si apra uno squarcio nella legge ( tesi sostenuta dai pro life più radicali anche in materia di procreazione assistita e di eutanasia ) è totalmente fuori luogo ( il 95% degli aborti viene richiesto nei primi 90 gg di gravidanza da donne che stanno benissimo , da lì al pericolo di vita c’è una sproporzione abissale ) , ragionando a tale stregua qualunque situazione di fatto potrebbe essere manipolabile in sede di suo accertamento per portare a qualsiasi risultato .

B ) I quesiti minimali possibili ed efficaci per i nostri fini sostanziali sono molteplici .

Quello da me elaborato è identico al massimale con la sola eccezione del riferimento ai casi di cui alla lettera b dell’art. 6 , con cui comunque si estenderebbero ai primi 90 giorni di gravidanza le più rigorose condizioni previste dal tale articolo , ed al primo e terzo comma dell’art. 7 che si renderebbero necessari per l’accertamento delle condizioni dell’articolo precedente , con limiti nell’ipotesi di vita autonoma del feto , che rende praticabile l’aborto solo nel caso della lettera a ) .

Quindi , non più aborto libero , neppure nei primi 3 mesi di gestazione .

Un testo , peraltro , proposto solo al fine di evitare che il nostro sforzo ( e posso parlare in prima persona nel definirlo quanto meno notevole , pur nella consapevolezza se nessuno mi ha obbligato ad affrontarlo ) cada nel nulla ( consentendoci di ottenere almeno un risultato parziale , significativo sul piano giuridico e culturale ) , a seguito dell’eventuale censura della Consulta in ordine al citato contrasto del quesito massimale con l’art. 32 della costituzione , che tutela il generale diritto alla salute , che sarebbe naturalmente considerato con riferimento alla potenziale madre e non al concepito .

Una censura totalmente non condivisibile nel merito , perché l’aborto non è mai terapeutico , ma sempre possibile e quindi da non ignorare .

Come abbiamo chiarito presentando i quesiti e come da manifesto , dunque la richiesta di abrogazione è totale e solo in subordine abrogazioni parziali , che , se accolte , rappresenterebbero comunque i presupposti sostanziali e culturali ( per una volta usiamo anche noi tale termine , spesso utilizzato con frequenza da chi intende nobilitare la propria inefficienza ) per il totale annientamento di una legge che sarebbe ad oggi precluso da ostacoli oggettivi frapposti dalle istituzioni ( come detto , dalla Corte Costituzionale ) , che ci potrebbero costringere ad una abolizione della legge in più fasi .

Dopo la vittoria nel referendum sul quesito minimale , potremmo riproporre il massimale dopo i 5 anni di legge , confidando in una differente pronuncia della Consulta , che altri definiscono organo non solo giuridico ma sensibile agli orientamenti dell’opinione pubblica , proprio conseguente a quella vittoria .

Altro sarebbe , ovviamente , limitare la propria azione volontariamente ed a seguito di un accordo con il potere politico-parlamentare ( che talvolta propone ai comitati referendari una modifica legislativa a parziale accoglimento dei quesiti dietro la rinuncia alla loro azione ) , che sarebbe frutto di una trattativa ignobilmente condotta sulla pelle del nostro prossimo .

Un conto è la scelta , un conto è l’imposizione dell’autorità , da cui discende un oggettivo ostacolo .

Non si può ignorare o abrogare un’irrevocabile decisione della Consulta , questa è la realtà nel nostro ordinamento .

Tra l’altro questa posizione non può essere censurata neppure appellandosi al rispetto formale dei princìpi cattolici più rigorosi , a cui tanti tra di noi si ispirano .

Chi ha dichiarato testualmente quando non fosse possibile scongiurare o abrogare completamente una legge abortista, un parlamentare, la cui personale assoluta opposizione all’aborto fosse chiara e a tutti nota, potrebbe lecitamente offrire il proprio sostegno a proposte mirate a limitare i danni di una tale legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica. Così facendo, infatti, non si attua una collaborazione illecita a una legge ingiusta; piuttosto si compie un legittimo e doveroso tentativo di limitarne gli aspetti iniqui ?

Addirittura Giovanni Paolo II nella Evangelium Vitae ( punto 73 ) .

Nulla , dunque , giustifica una presa di posizione così prescindente dalla realtà giuridica in cui ci moviamo , neppure l’adesione pura ed astratta ai princìpi che si fondano sula legge di Dio , rendendosi ben conto anche il Sommo Pontefice ( e che sommo Pontefice , mi sia consentito ) che un princìpio va affermato in una realtà concreta .

Non può un cittadino italiano ( tanto più un giurista ) che voglia difendere anche nel modo più rigoroso , come noi cerchiamo di fare , quei princìpi , sia pur configurati nell’ambito di un’operazione con una chiara connotazione razional-giuridica , operare ignorando l’esistenza delle istituzioni , compresa la Corte Costituzionale .

E un ulteriore ipotetico testo minimale , lo ribadiamo , troverebbe la sua giustificazione solo nei vincoli formali imposti dalla Consulta .

Augurando buone feste , e ricordando per l’ennesima volta a chi è dotato di intelletto che le mie considerazioni critiche verso la marcia della Vita non sono dirette a negarne la qualità organizzativa o la potenziale forza aggregatrice ma solo a contestarne l’esplicita matrice abrogazionista , esclusa dalle dichiarazioni relativiste formulate per iscritto dal suo artefice ufficiale , invito sin d’ora tutti i pro life abrogazionisti ( quindi gli antiabortisti , come da vocabolario ) a partecipare alla “12 ore per la vita“ ( da noi organizzata in collaborazione con un’associazione nostra alleata , che ha aderito con tutti i suoi effettivi a NO194 ) che inizierà dalle ore 9 del 5-1-2013 all’esterno di 6 ospedali italiani (S. Anna di Torino , Corso Spezia 60 , Mangiagalli di Milano , Via della Commenda 12 , Civile di Padova , Via Giustiniani 2 , Umberto I di Roma , Viale del Policlinico 165 , S. Anna di Caserta , Via Roma 124 , Garibaldi-Nesima di Catania , Via Palermo 636) .

Pietro Guerini – Portavoce nazionale NO194

 Pubblicato , tra gli altri , da www.pontifex.roma.it il 22 dicembre 2012

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