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ATTI UFFICIALI DEL CONVEGNO DI ROMA DEL 11-12-15

Pubblichiamo di seguito il link degli atti ufficiali del convegno nel corso del quale il sottoscritto ha ricevuto incarico dal senatore Scilipoti Isgrò di redigere un disegno di legge abrogativo della legge 194, al quale ha fatto seguito la stesura di un testo che :

a ) in termini di ammissibilità riporterebbe in vigore la disciplina anteriore a tale legge, risalente al 1978 , quindi con un unico caso di liceità dell’aborto volontario, già tutelato all’epoca dall’art. 54 c.p. (stato di necessità), in ossequio all’art. 32 cost. (diritto alla salute), a salvaguardia della Vita della donna , unico caso di ammissibilità in vigore attualmente e da sempre anche nella Stato Città del Vaticano , stante l’operatività pure in quella legislazione della scriminante in oggetto ;

b ) sotto il profilo sanzionatorio prevede un inasprimento delle pene ed un allargamento dei soggetti responsabili del reato , tra l’altro con un’aggravante specifica per il potenziale padre del concepito ;

c ) introdurrebbe degli interventi assistenziali a favore della donna e delle forme agevolate di adozione per i figli indesiderati .

Testo riportato in calce agli atti, alle pagg. 61 e 62 , seguito da una sua rivisitazione estensiva operata dall’ufficio legislativo del partito del senatore e conseguente all’intervento di altri senatori .

Rivisitazione dalla quale ci dissociamo espressamente, insistendo per il deposito del testo originario, di mia personale stesura.

Avv. Pietro Guerini – Presidente nazionale comitato no194 e omonima associazione

Atti del convegno 11.12.2015

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Conferenza – 194 (aborto): una legge da riformare o da abrogare?

conferenza 6.2.2016

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QUAL E’ LA DIFFERENZA TRA ANTIABORTISMO GIURIDICAMENTE ATTREZZATO E PRO LIFE MERAMENTE PROPAGANDISTICO

Naturalmente e come in essa previsto , la missiva sottostante non è stata pubblicata , in violazione del diritto di replica . Si coglie l’occasione per precisare che chi è convinto che una donna possa essere costretta per legge a morire per far nascere il proprio figlio , in virtù di una visione della dottrina cattolica che ritiene corretta , è anzitutto invitato a scrivere al Sommo Pontefice chiedendogli di introdurre tale princìpio nella legislazione dello Stato Città del Vaticano, nazione di cui egli è tecnicamente Sovrano Assoluto , che applica costantemente sul punto la stessa normativa sostanziale in vigore prima della 194 e che viene recepita nel ddl di mia stesura sotto citato , per poi avviare una crociata divulgativa nel resto del mondo .

Avv. Pietro Guerini

 

Spett.le Redazione,

scrivo la presente nella consapevolezza della censura stalinista che Voi praticate verso le nostre tesi e la nostra attività da sempre, operando di fatto in collaborazione con gli abortisti a cui dite di contrapporvi, e della conseguente sua mancata pubblicazione da parte Vostra.

Ad ogni buon conto, nonostante la Vostra censura, darò a tale missiva la divulgazione che riterrò opportuna.

Leggo solo stasera senza alcun stupore il Vostro pezzo del 22-12-15 di cui allego il link , nel quale l’autore Alfredo De Matteo , che non si firma per esteso, rompendo la menzionata censura ovviamente con finalità critiche , mi contesta che con il testo del Ddl che ho predisposto su incarico di un senatore ( i lettori lo possono leggere sul sito dopo il pezzo successivo alla presente ndr ) non vorrei abrogare la legge 194, ma ammettere l’aborto volontario in alcuni casi:

http://www.corrispondenzaromana.it/notizie-brevi/no-alla-legge-194-ma-si-allaborto-in-alcuni-casi/ In realtà, come noto a chi conosce il diritto:

a ) in caso ( ed è l’unico caso da me ammesso , quindi non si tratta di casi ) di grave pericolo di Vita della donna che porti a termine la gravidanza , l’aborto volontario era già consentito prima dell’entrata in vigore della legge 194 , stante l’operatività della causa di giustificazione di cui all’art. 54 c.p. ( stato di necessità ) , quindi abrogare la 194 non significa escludere la legalizzazione di ogni ipotesi di aborto volontario , ma ammettere proprio ed esclusivamente quell’ipotesi, in caso contrario si tornerebbe al più ad una legislazione preistorica;

b ) tale ipotesi è , del resto , blindata dall’art. 32 della costituzione , che riconosce il diritto alla salute anche della donna in stato di gravidanza , in quanto essere umano e non mera macchina riproduttrice , che non può essere costretto al decesso per legge a motivo del proprio stato di gravidanza, se non incorrendo in una macroscopica ed inammissibile violazione della carta costituzionale.

Quanto all’obiezione di coscienza, essa non viene per nulla limitata, ma confermata secondo le ampie modalità attuali, come testualmente precisato, che trovano il limite nell’obbligo di salvare un essere umano in imminente (e sottolineo imminente) pericolo di Vita, in violazione del quale si incorre in ovvie responsabilità di carattere penale.

Il testo da me redatto è il più rigoroso oggettivamente concepibile nel nostro ordinamento giuridico e prevede, tra l’altro , un quadro sanzionatorio ben più grave di quello in vigore prima della 194 (la pena edittale passa da 2/5 anni a 8/12) , estendendo i soggetti responsabili del reato , con un’aggravante specifica per il potenziale padre che abbia contribuito alla sua commissione , accanto ad interventi di natura assistenziale e diretti a favorire l’adozione dei figli non desiderati . Un conto è sparare concetti a salve , un conto è operare in modo propositivo nel rispetto di un ordinamento giuridico.

Se l’autore è favorevole a che una donna (in spregio alla sacralità della Vita) possa essere costretta per legge a morire perché deve far nascere un figlio, convinto che un atto di eroismo possa essere imposto giuridicamente e con la forza nel nostro ordinamento, lo lascio alle sue convinzioni morali e giuridiche.

Del resto in passato avete sostenuto nella persona del Vostro direttore che lo tsunami era un castigo divino rivolto al popolo giapponese, suscitando lo sgomento del Vaticano, sotto la gestione di Benedetto XVI:

http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/castigo-divino-vaticano-stronca-demattei-832408/ Precisate, però , queste Vostre convinzioni sull’aborto negli articoli di presentazione e nelle mail di invito ( anche quelle dirette a soggetti di sesso femminile , da Voi di fatto concepiti come macchine riproduttrici) alla da Voi tanto pubblicizzata manifestazione di maggio che si svolge a dichiarato favore della Vita, facendo adottare questo princìpio come manifesto ufficiale dell’evento.

In caso contrario, non fate furbescamente Vostra una manifestazione ben più moderata rispetto alle Vostre posizioni, accreditandovi in qualche modo il numero dei partecipanti.

E ben più moderata anche del contenuto del testo di Ddl di cui sopra , come noto a chiunque non si limita a contare le presenze a quell’evento , ma si confronta con i suoi partecipanti , come ho fatto io stesso nelle due edizioni in cui ho aderito al formale invito scritto e documentabile ricevuto dagli organizzatori , riscontrando in alcuni tra i presenti tesi analoghe a quelle sostenute dai radicali 40 anni or sono , secondo cui la donna non dovrebbe essere in alcun modo colpevolizzata , processata o condannata , ma solo aiutata dal punto di vista assistenziale per rimuovere le cause che la indurrebbero o addirittura costringerebbero ad abortire.

Una confusione perfettamente compatibile con i generici proclami di chi parla di difesa della Vita senza matrici ufficiali o proposte concrete.

Prima di scrivere un articolo di contenuto giuridico studiate il diritto, prima di sponsorizzare un evento futuro intervistate i partecipanti delle edizioni precedenti.

Distinti saluti.

Avv. Pietro Guerini – Presidente nazionale comitato no194 e omonima associazione

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Disegno di legge sostitutivo della legge 194

Facendo seguito al precedente e sottostante comunicato , Vi allego il testo originale del disegno di legge sostitutivo della legge 194 e che verrà depositato prima della fine del corrente mese .

Avv. Pietro Guerini – Presidente nazionale comitato no194 e omonima associazione

DISEGNO DI LEGGE

Originario estensore Avv. Pietro Guerini 14-12-2015

Norme per la tutela del diritto di nascita.

Art. 1.

Lo Stato ha il dovere morale , coincidente con la sua funzione di strumento a difesa del soggetto più debole e con il suo interesse economico , di tutelare il diritto di nascita della concepita e del concepito , quale diritto oggettivamente essenziale per l’esercizio di ogni altro diritto da parte di qualsiasi soggetto , purché la nascita non vada a discapito della vita della madre ai sensi dell’articolo seguente.

Art. 2

L’aborto volontario è consentito solo nel caso di grave pericolo per la vita della donna che porti a termine la gravidanza o affronti il parto, grave pericolo attuale e non altrimenti evitabile che deve essere accertato e rigorosamente documentato in tali termini da una commissione composta da tre medici, nessuno dei quali dipendente o collaboratore della struttura sanitaria scelta dalla donna per l’eventuale interruzione di gravidanza, ed escludendo dall’accertamento qualsiasi analisi inerente un ipotetico suicidio della stessa.

Ogni altra ipotesi di aborto volontario è vietata.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l’identità – o comunque divulga notizie idonee a rivelarla – di chi ha fatto ricorso all’intervento previsto dal primo comma, è punito a norma dell’articolo 622 del codice penale.

Anche nell’ipotesi di cui al primo comma lo Stato riconosce a tutti gli operatori sanitari il diritto all’obiezione di coscienza, eccetto il caso che il loro intervento sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo, in linea con il dettato del comma 5 dell’art. 9 dell’abrogata legge 194/78.

Chiunque produca, importi, detenga, distribuisca o commercializzi qualsivoglia sostanza che produca effetti abortivi a partire dal momento stesso del concepimento ne risponde penalmente ed è punito di per sé con la reclusione da 3 a 5 anni, salve le ulteriori responsabilità previste da questa legge.

Art. 3

Chiunque determini volontariamente un aborto, sia materialmente sia mediante agevolazione o istigazione , ne risponde penalmente ed è punito con la reclusione da 8 a 12 anni .

La stessa pena si applica a chiunque cagioni l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna ed è diminuita sino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto.

Se dai fatti previsti dal primo e secondo comma, come conseguenza non voluta, deriva la morte della donna si applica la reclusione da 14 a 20 anni, se da essi deriva una lesione personale gravissima la reclusione da 10 a 15 anni, pena quest’ultima diminuita se la lesione personale è grave.

Le pene di cui ai primi tre commi sono aumentate sino a un terzo per il potenziale padre del concepito oppure se la donna è minore di anni 18 .

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi si procuri o accetti di subire un aborto.

Art. 4

Chiunque determini colposamente un aborto ne risponde penalmente ed è condannato ad una pena da 4 mesi a 3 anni di reclusione.

Chiunque cagioni ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.

Le pene di cui al primo e secondo comma sono aumentate se il fatto è commesso con violazione delle nome poste a tutela del lavoro.

Art. 5

Lo Stato riconosce ad ogni donna un assegno di € 250 dal terzo mese di gravidanza sino al sesto mese di vita del nascituro , ripetibili e quindi da restituirsi integralmente in caso di aborto o di mancata convivenza con il figlio, anche ad integrazione di eventuali forme di assistenza già esistenti , e promuove vie agevolate di adozione a favore di nascituri indesiderati a partire dal momento stesso della nascita , ferma restando la non punibilità della madre che non abbandoni il figlio ma lo metta a disposizione di chiunque possa assicurarlo alle autorità competenti e di chi lo assicuri alle autorità competenti.

Art. 6

La legge 194/78 deve considerarsi abrogata a partire dall’entrata in vigore della presente legge.

 

*Nota all’art. 2 comma 1 : l’unico caso di ammissibilità dell’aborto volontario era tutelato anche prima dell’entrata in vigore della legge 194/78 in quanto coperto dall’art. 54 c.p. ( stato di necessità ) e dall’art. 32 della costituzione ( diritto alla salute ) , tutela che può essere negata alla donna solo declassandola a macchina riproduttrice , essendo pacifica la lesione di tale diritto qualora si intenda costringere per legge la donna a morire a motivo del suo stato di gravidanza , in violazione tra l’altro degli stessi dettami di fondo di carattere religioso , ad esempio , della dottrina cattolica che , da un lato , pure riconosce le esimenti dello stato di necessità e della legittima difesa e , dall’altro , nega a chiunque , anche allo Stato dunque , il diritto di disporre della vita di un individuo ( quale la donna dev’essere ritenuta ) dal concepimento alla morte naturale .

*Nota all’art. 2 comma 4 : così pure la giurisprudenza ( cfr Cass. Pen. , Vi sez. 2-4-2013 , n. 14979 : “ Il diritto all’obiezione di coscienza trova il suo limite nella tutela della salute della donna, tanto è vero che il comma 5 dell’art. 9 della legge citata esclude ogni operatività all’obiezione di coscienza nei casi in cui l’intervento del medico obiettore sia “indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo“. “ .

*Nota all’art. 3 comma 1 : la pena nel minimo ( che è superiore a quella prevista prima della 194 ) doppia rispetto a quella fissata , in misura peraltro particolarmente tenue , solo per la madre nel caso di infanticidio dall’art. 578 c.p, trova comunque giustificazione nella particolare condizione nella quale può trovarsi una donna in stato di abbandono durante il parto o immediatamente dopo esso .

*Nota all’art. 3 comma 3 : la pena da anni 14 a 20 nel caso che dall’aborto derivi il decesso non voluto della donna è commisurata tenendo presente che l’art. 584 c.p. ( al netto di ogni evento abortivo ) contempla per l’omicidio preterintenzionale una pena da 10 a 18 anni.

*Nota all’art. 4 comma 1 : la pena da 4 mesi a 3 anni di reclusione è commisurata tenendo presente che l’art. 589 c.p. prevede per l’omicidio colposo una pena da 6 mesi a 5 anni .

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COMUNICATO UFFICIALE 11-12-2015

Comunico, all’esito della conferenza di Roma di oggi , che ho pubblicamente ricevuto formale incarico dal Sen. Domenico Scilipoti Ingrò , che ringrazio , di redigere il testo di un disegno di legge che riproduca le nostre posizioni abrogazioniste rispetto alle legge 194 e che verrà depositato entro fine anno al Senato.

Testo che da parte mia sarà inoltrato entro le ore 7,50 di lunedì prossimo 14-12-15. Al di là delle possibilità di approvazione del testo , è la prima volta dal 1978 , anno di entrata in vigore della 194 , che viene depositato un disegno di legge abrogazionista nel nostro Parlamento e che reintroduce il reato di aborto volontario.

Un evento storico che rappresenta un importante avallo della nostra operazione referendaria e che dedico a tutti gli attivisti del comitato che ho fondato.

Avv. Pietro Guerini – Presidente nazionale comitato no194 e omonima associazione

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